Previdenza forense, pensione calcolata sui redditi effettivamente contribuiti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22851 del 07.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di previdenza forense, i redditi da prendere a riferimento per il calcolo della pensione di vecchiaia, ai sensi dell’art. 2 l. n. 576/80, sono quelli coperti da contribuzione effettivamente versata. L’art. 27, co. 4, l. n. 576/80 non è norma di diritto transitorio, ma detta un criterio generale: la rivalutazione dei redditi opera dall’anno di entrata in vigore della legge, e quindi dal 1980, secondo l’indice medio annuo ISTAT relativo alla svalutazione tra il 1979 e il 1980. Ne consegue che, ove su tali redditi sia stato applicato un coefficiente di rivalutazione ISTAT inferiore a quello dovuto, con corrispondente minor contribuzione, la pensione va calcolata prendendo a riferimento i redditi rivalutati secondo il minor coefficiente applicato, anziché secondo quello maggiore dovuto.
Il Fatto
Alcuni avvocati, e per uno di essi gli eredi, chiedevano la riliquidazione della pensione di vecchiaia con rivalutazione dei propri redditi dal 1980 secondo l’indice medio annuo ISTAT di quell’anno, pari al 21,1%, anziché dal 1981 secondo l’indice dell’anno successivo, pari al 18,7%, come invece operato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.
La Corte d’appello di Milano accoglieva la domanda e respingeva quella della Cassa, volta al pagamento delle differenze contributive correlate al maggior indice riconosciuto. La Cassa ricorreva per quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è respinto. La Corte conferma che la rivalutazione dei redditi opera ai sensi dell’art. 27, co. 4, l. n. 576/80, cioè secondo l’indice medio annuo dell’anno di entrata in vigore della legge, il 1980, con riferimento alla variazione ISTAT registrata nel 1979. Il criterio vale anche per le pensioni liquidate dopo il 1980: la circostanza che la legge si applichi alle pensioni maturate dal 1982 (art. 26, co. 1) non impedisce che, nel calcolo secondo il sistema retributivo, la media dei dieci migliori redditi sia assunta previa rivalutazione dal 1980.
La Corte distingue la rivalutazione dei redditi (art. 15) dalla rivalutazione delle pensioni (art. 16, co. 1), cui si riferiscono le Sezioni Unite n. 7281/04. Solo con riguardo a queste ultime si assume l’indice del 1981 relativo al 1980; per i redditi rileva l’indice dell’anno di entrata in vigore della legge. Conferma la lettura il secondo comma dell’art. 27: la prima tabella di rivalutazione va redatta entro quattro mesi dal 12.10.80, e non può quindi che riferirsi all’indice del 1980. Il d.m. 30.9.82, di natura ricognitiva, non incide sul criterio normativo primario e può essere disapplicato se contrario alla norma primaria.
Il secondo e il quarto motivo sono invece fondati. La rivalutazione è parte integrante del reddito: ai fini dell’obbligo contributivo rileva il reddito dichiarato ai fini IRPEF rivalutato. Essendo stati versati contributi parametrati a un montante inferiore, sussiste inadempimento dell’obbligazione contributiva. Esso non è sanato dal pagamento dei contributi di cui all’art. 10, co. 1, lett. b) e del contributo integrativo dell’art. 11, rilevando solo la lettera a).
La buona fede attiene non all’inadempimento, ma alla sua imputabilità ex art. 1218 c.c.: il tema della prova liberatoria, non esaminato in appello, sarà valutato in sede di rinvio. Quanto alla misura della pensione, l’art. 2, co. 1, l. n. 576/80 richiama l’effettiva iscrizione e contribuzione: la contribuzione parziale non impedisce di computare l’annualità, ma la pensione si commisura ai contributi versati. Non operando l’automaticità delle prestazioni, la pensione va calcolata sui redditi rivalutati secondo il coefficiente minore applicato.
Il terzo motivo è inammissibile, perché il Regolamento della Cassa è fonte negoziale e il sindacato è limitato ai canoni di ermeneutica contrattuale, non prospettati con specificità; ed è infondato quanto alla desumibilità dall’art. 2 l. n. 576/80 dell’azzeramento dell’annualità. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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