La responsabilità del direttore dei lavori concorre con quella dell’appaltatore ex art. 2055 c.c. (Cass. civ. Sez. 2 n. 8213 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso dal committente per i vizi dell’opera ai sensi dell’art. 1669 c.c., la responsabilità contrattuale del direttore dei lavori per inadempimento degli obblighi di vigilanza e controllo può concorrere, ai sensi dell’art. 2055 c.c., con la responsabilità extracontrattuale dell’appaltatore, purché il committente abbia allegato un inadempimento qualificato, cioè astrattamente idoneo a produrre il danno. Ove tale allegazione sussista, grava sul professionista l’onere di dimostrare di aver diligentemente eseguito la prestazione, non essendo applicabile la limitazione di responsabilità di cui all’art. 2236 c.c. nei rapporti con il committente. La valutazione della diligenza del direttore dei lavori va condotta con riguardo alla natura dell’attività esercitata, ex art. 1176, secondo comma, c.c., comprendendo l’obbligo di verificare la conformità dell’opera alle regole dell’arte attraverso periodiche visite e contatti con l’impresa.
Il Fatto
Il Condominio committente aveva convenuto in giudizio l’impresa appaltatrice e il direttore dei lavori, chiedendo l’eliminazione dei vizi emersi in un intervento di ristrutturazione e il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda nei confronti dell’appaltatrice, escludendo però la responsabilità del direttore dei lavori. La Corte d’Appello, accogliendo l’impugnazione del Condominio, aveva invece ritenuto sussistente la corresponsabilità del professionista, ravvisando la sua culpa in vigilando per l’omesso controllo sull’esecuzione dell’opera.
Avverso questa decisione il direttore dei lavori proponeva ricorso per cassazione, articolando sei motivi e contestando, in particolare, la corretta allegazione del proprio inadempimento da parte del committente e la conseguente ripartizione dell’onere probatorio.
La Motivazione della Corte
La S.C. ha preliminarmente chiarito che la Corte territoriale non aveva configurato una responsabilità extracontrattuale del direttore dei lavori, ma aveva correttamente rilevato come la sua responsabilità contrattuale, derivante dal contratto di prestazione d’opera professionale, potesse concorrere ex art. 2055 c.c. con quella dell’appaltatore, qualora il suo comportamento inadempiente avesse contribuito alla produzione dell’evento dannoso.
Sul primo motivo, la Corte ha escluso la violazione del principio di allegazione, affermando che il committente aveva correttamente dedotto un inadempimento qualificato, individuato nella violazione degli obblighi di diligenza qualificati ex art. 1176, secondo comma, c.c. La S.C. ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 577/2008, secondo cui l’inadempimento rilevante nelle obbligazioni di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa o concausa efficiente del danno, e ha ritenuto che la semplice allegazione della culpa in vigilando, posta in relazione causale con i vizi riscontrati, fosse sufficiente a soddisfare tale requisito.
La Corte ha poi respinto il motivo relativo all’onere della prova, confermando che, una volta allegato l’inadempimento qualificato e provato il rapporto contrattuale, spetta al professionista dimostrare l’avvenuto diligente adempimento. Ha quindi ritenuto non applicabile l’art. 2236 c.c. alla posizione del direttore dei lavori nei confronti del committente, trattandosi di norma che non può limitare la responsabilità verso il committente stesso, mentre la valutazione della condotta va comunque effettuata in base al rapporto contrattuale intercorso.
Quanto al nesso causale, la S.C. ha valorizzato il richiamo a Cass. n. 29218/2017 e Cass. n. 9969/2025, evidenziando come l’art. 2055 c.c. richieda solo l’unicità del fatto dannoso, senza esigere l’identità dei titoli di responsabilità, ben potendo concorrere quella contrattuale del professionista con quella extracontrattuale dell’appaltatore. I motivi restanti sono stati dichiarati inammissibili, in quanto volti a provocare una rivalutazione del materiale probatorio o carenti di specificità, mentre con riferimento al sesto motivo la Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata, escludendo la qualificazione come appello incidentale della doglianza dell’impresa, che aveva semplicemente aderito all’appello principale del Condominio. Il ricorso è stato integralmente respinto.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.