Segnalazione a sofferenza legittima in presenza di inadempimento e pignoramenti (ABF Collegio di Torino n. 4853 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La segnalazione a sofferenza in Centrale dei Rischi non può fondarsi sul mero ritardo nel pagamento del debito, ma presuppone una valutazione complessiva dell’esposizione del cliente volta a verificare una stabile e consolidata incapacità di onorare i propri impegni. In presenza di inadempimento protratto e di pignoramenti presso terzi, la segnalazione risulta legittima. Nel nostro ordinamento non sussiste alcun obbligo legale dell’intermediario di rinegoziare un contratto di finanziamento già concluso in favore del soggetto finanziato in difficoltà, operando il principio di immodificabilità del contratto di cui all’art. 1372 c.c., salvo mutuo consenso. Il sindacato dell’Arbitro non può spingersi fino alla sostituzione della banca nella valutazione del merito creditizio.
Il Fatto
La società ricorrente, debitrice principale di un mutuo chirografario concluso con un intermediario poi fuso per incorporazione nella resistente, lamenta l’illegittimità della segnalazione a sofferenza in Centrale dei Rischi e ne chiede la cancellazione, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e reputazionali quantificati in via equitativa in non meno di € 10.000,00.
Secondo la ricorrente, la condotta della banca avrebbe violato i doveri di correttezza e buona fede di cui all’art. 1375 c.c., avendo revocato gli affidamenti e intimato il rientro di oltre € 120.000,00 in soli cinque giorni. L’intermediario avrebbe inoltre ingenerato un legittimo affidamento sulla possibilità di una rimessa in ammortamento, salvo poi non offrire alcun riscontro e mantenere la segnalazione. La banca si difende sostenendo la pacificità dell’inadempimento e la sussistenza di una situazione di difficoltà economica complessiva.
La motivazione del Collegio
In via preliminare il Collegio affronta la questione della legittimazione passiva. Dalla visura prodotta emerge che l’intermediario convenuto è indicato come servicer della società segnalante e non come segnalante. Secondo l’orientamento condiviso dei Collegi, in assenza della procura ma con indicazione del servicer nella visura, deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva.
Nel merito, il Collegio richiama la Circolare 139/91 della Banca d’Italia e il principio, espresso dal Collegio di Coordinamento n. 611/2014, secondo cui la segnalazione a sofferenza richiede una valutazione complessiva dell’esposizione del cliente e non può scaturire da un mero ritardo nel pagamento (Collegio di Roma n. 17311/2021, Collegio di Milano n. 5498/2022, Collegio di Torino n. 12674/2021). Nel caso concreto, l’escussione della garanzia è successiva alla dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e non ne costituisce la causa. Oltre ai mancati pagamenti, la ricorrente è stata destinataria di due pignoramenti verso terzi, uno precedente e uno successivo all’inadempimento.
Quanto all’affidamento sulla rinegoziazione, la richiesta di documentazione del dicembre 2024, priva di modulistica e di proposta concreta, non integra l’apertura di una nuova istruttoria. Il Collegio richiama il Collegio di Coordinamento n. 1317/2023, secondo cui la stipula di un piano di rientro non comporta di per sé il venir meno della segnalazione a sofferenza: a maggior ragione è legittima la conservazione della segnalazione quando il creditore si limiti a esaminare la possibilità di un piano.
Sulla mancata rinegoziazione, il Collegio ribadisce che non si rinvengono previsioni legali che stabiliscano un obbligo degli intermediari alla variazione del contenuto di un finanziamento già concluso. Opera il principio dell’immodificabilità del contratto ex art. 1372 c.c., coerente con i principi di cui all’art. 41 Cost. in tema di libertà di iniziativa economica, che implicano la piena discrezionalità della banca nella valutazione del merito creditizio.
Infine, la domanda risarcitoria è respinta: il danno non è in re ipsa e l’onere della prova grava sul ricorrente ex art. 2697 c.c. (Collegio di Coordinamento n. 9311/2016 e n. 1642/2019); la domanda accessoria resta comunque travolta dal rigetto di quella principale. Il ricorso è pertanto respinto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1372 c.c. – Efficacia del contratto
- Art. 1375 c.c. – Esecuzione di buona fede
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova