Riforma in melius e obbligo di motivazione rafforzata (Cass. pen. Sez. IV n. 18638 del 23.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello che riformi in senso favorevole all’imputato la sentenza di condanna, anche mediante riqualificazione in melius della fattispecie, è gravato da un onere di motivazione rafforzata, che impone di confutare specificamente e compiutamente le argomentazioni della decisione di primo grado. Detto onere non sussiste solo nell’ipotesi di ribaltamento assolutorio, ma in tutti i casi in cui la riforma dipenda da una diversa qualificazione giuridica del fatto. La fattispecie di cui all’art. 74, comma 6, T.U. stup. costituisce reato autonomo, configurandosi solo quando i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, con modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e ogni concreta azione eccedente la soglia della lieve entità è indice di una possibilità già dall’inizio valutata o, almeno, non esclusa.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari, in riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Foggia, dichiarava non doversi procedere nei confronti di alcuni imputati per intervenuta prescrizione del reato di cui all’art. 74, commi 1-3, d.P.R. 309/1990, previa riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui al comma 6 dell’art. 74. Il giudice di secondo grado riteneva che le attività di indagine non avessero consentito di ricostruire con esattezza i quantitativi di stupefacente trattato, qualificando l’associazione come finalizzata alla commissione di fatti di lieve entità. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale, deducendo sia la violazione di legge in relazione all’art. 74, comma 6, sia il vizio di manifesta illogicità della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso, richiamando il principio secondo cui la riforma della sentenza di primo grado, anche laddove non comporti l’obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa, impone comunque una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione. Tale obbligo non è limitato all’ipotesi di ribaltamento assolutorio ma si estende a tutti i casi, come quello in esame, in cui la sentenza di secondo grado operi una riqualificazione della fattispecie contestata da cui derivino effetti favorevoli all’imputato.
Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno osservato come il Tribunale avesse espressamente escluso la configurabilità dell’ipotesi di cui all’art. 74, comma 6, valorizzando indici rivelatori quali l’estensione territoriale dell’attività, il consistente numero degli associati, la presenza di due basi logistiche, la diversa qualità delle sostanze trattate e la sussistenza di una cassa comune. La valutazione del primo giudice risultava conforme ai principi giurisprudenziali in materia, che richiedono per la configurazione della fattispecie lieve la programmazione esclusiva di fatti di lieve entità, essendo irrilevante che le singole cessioni presentino i caratteri della lieve entità quando l’attività complessiva, la molteplicità degli episodi e la predisposizione di un’idonea organizzazione siano incompatibili con la lievità.
La Corte d’appello, invece, aveva operato la riqualificazione sulla base del solo elemento della non univocità delle conversazioni intercettate in ordine ai quantitativi trattati, omettendo di confrontarsi con gli specifici indici valorizzati dal primo giudice e senza spendere alcuna argomentazione in ordine alla riconducibilità di tutte le attività di detenzione e cessione alla fattispecie di lieve entità. Tale carenza motivazionale ha determinato l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bari.
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Nota della Redazione
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