Estinzione integrale del credito finalizzato preclude la risoluzione per inadempimento del fornitore (ABF Collegio di Palermo n. 5281 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di credito ai consumatori, il diritto del consumatore di risolvere il contratto di finanziamento finalizzato, collegato a un contratto di fornitura di beni o servizi, ai sensi dell’art. 125-quinquies T.U.B., presuppone la messa in mora del fornitore, l’esercizio della facoltà risolutoria nei suoi confronti e un inadempimento di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c.. Il rimedio è però precluso quando il finanziamento sia già stato integralmente rimborsato o il rapporto si sia estinto, perché in tal caso il consumatore non ha più rate da corrispondere né un diritto alla restituzione. Restano assorbite le domande consequenziali. La domanda di cancellazione delle segnalazioni nelle centrali di rischio e quella risarcitoria richiedono la prova del fatto costitutivo, che non può essere supplita dalla mera allegazione.
Il Fatto
La ricorrente aveva sottoscritto un preventivo e un piano di cura odontoiatrico con una società fornitrice di prestazioni sanitarie. Per sostenere i costi aveva aderito a un contratto di credito finalizzato con l’intermediario, che erogava l’importo direttamente al Fornitore mediante cessione del credito, con rimborso a rate mensili. La società odontoiatrica interrompeva progressivamente l’attività, senza completare o talora senza nemmeno iniziare le prestazioni pattuite.
La consumatrice diffidava il Fornitore ex art. 1454 c.c. e costituiva in mora la società, trasmettendo gli atti all’intermediario. Proponeva reclamo chiedendo la risoluzione dei finanziamenti collegati, la restituzione delle rate versate, la cessazione degli addebiti, la cancellazione delle segnalazioni nelle centrali di rischio e il risarcimento dei danni. L’intermediario resisteva sostenendo che il finanziamento era già stato estinto in data 15.12.2025 e che mancava la prova dell’inadempimento del Fornitore.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce il perimetro applicativo dell’art. 125-quinquies T.U.B., introdotto nel recepimento della Direttiva 2008/48/CE. La norma, valorizzando il collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e contratto di fornitura, attribuisce al consumatore un rimedio per il caso di inadempimento del fornitore, rendendo di fatto privo di causa il finanziamento. I presupposti sono la messa in mora del fornitore, l’esercizio della facoltà risolutoria nei suoi confronti e un inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c.. Verificati questi requisiti, il finanziatore è tenuto a rimborsare le rate già versate e ogni altro onere applicato.
La questione decisiva si sposta però sul piano dell’attualità del rimedio. Il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 12645/21, ha chiarito che l’integrale esecuzione del rapporto, così come la sua estinzione, è preclusiva all’attivazione del rimedio, osservando che il diritto alla restituzione delle rate pagate è impedito dall’eventualità che il finanziamento sia stato interamente rimborsato.
Nel caso concreto il Collegio ritiene certo che il finanziamento sia già stato integralmente rimborsato. La prova è offerta dall’estratto conto allegato dall’intermediario e dalle stesse affermazioni della ricorrente nelle repliche. Viene richiamata, nello stesso senso, la decisione del Collegio di Palermo n. 2732/2023.
La domanda di risoluzione non può quindi trovare accoglimento e restano assorbite le domande consequenziali. Non si accoglie neppure la domanda risarcitoria, mancando ogni prova dei danni lamentati. Quanto alla cancellazione delle segnalazioni nelle centrali di rischio, l’intermediario non ha confermato che esse siano state effettuate e la ricorrente non ha prodotto alcuna prova in merito: anche tale domanda è respinta. Il ricorso è integralmente rigettato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1454 c.c. – Diffida ad adempiere
- Art. 1455 c.c. – Importanza dell'inadempimento
- Art. 125-quinquies TUB – Inadempimento del fornitore