Carta elettronica docente, obbligo di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 610 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo accerta l’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione passata in giudicato che abbia riconosciuto al docente con contratti a tempo determinato il diritto al beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, legge n. 107/2015. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, l’inerzia dell’amministrazione integra il presupposto dell’ottemperanza. Il Collegio assegna un termine per l’esecuzione e nomina sin da ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, precisando che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, ha agito in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione di una sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500,00 euro annui tramite la carta elettronica del docente per cinque annualità, con condanna dell’amministrazione all’attribuzione di un buono elettronico di importo complessivo pari a 2.500,00 euro, oltre spese e accessori.
Il titolo, non impugnato e passato in giudicato come da certificazione della cancelleria, è stato notificato all’amministrazione per l’esecuzione, con conseguente decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L’amministrazione si è costituita con atto di stile e non ha allegato prova dell’adempimento. Il ricorrente ha poi rinunciato alla domanda di fissazione della penale per l’ulteriore ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla verifica dei presupposti processuali dell’azione di ottemperanza. Ritiene rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, nonché quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
Verifica poi il requisito sostanziale della definitività del titolo: la sentenza risulta passata in giudicato, come attestato dalla certificazione in atti, ed è stata ritualmente notificata all’amministrazione. Il Collegio dà altresì atto dell’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
Esclusa ogni prova dell’adempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo in questione nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con onere di depositare la prova dell’avvenuto adempimento mediante documentazione conforme alle disposizioni sul processo amministrativo telematico.
Il Collegio nomina sin da ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad un funzionario della medesima amministrazione. Il commissario, decorso infruttuosamente il termine assegnato all’amministrazione, porrà in essere gli atti necessari per l’esecuzione del giudicato entro l’ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione della scadenza, provvedendo all’allocazione della somma in bilancio e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa.
Il Tribunale precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo l’organo straordinario porre in essere ogni iniziativa necessaria per rendere possibile il pagamento. Quanto alla domanda di penale, essendovi stata espressa rinuncia, il Collegio non provvede. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo lo scaglione di riferimento, con riduzione del 50% trattandosi di ricorso di natura seriale, e con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
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Nota della Redazione
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