Appello riqualificato ricorso: inammissibile se il difensore non è cassazionista (Cass. pen. Sez. VII n. 36632 del 11.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da un difensore non iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen. La sanzione processuale opera anche quando l’atto sia stato qualificato come ricorso dalla Corte d’appello o dal giudice di merito, in sede di conversione dell’appello erroneamente proposto. Non è prevista alcuna deroga, né rileva il successivo deposito della nomina di un difensore abilitato. All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Il magistrato di sorveglianza ha revocato la sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare concessa a un detenuto, ai sensi dell’art. 62 legge n. 689/1981, ritenendolo inaffidabile perché trovato in possesso di sostanze stupefacenti nella propria abitazione.

Avverso tale ordinanza il difensore ha proposto appello al Tribunale di sorveglianza. Il Tribunale, ritenendo inappellabile il provvedimento di revoca e applicabile la procedura dell’art. 666 cod. proc. pen., comma 6, ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, qualificando l’appello come ricorso. Il difensore, alla data di presentazione dell’atto, non risultava però iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda la legittimazione del difensore a proporre ricorso per cassazione e le conseguenze della sua carenza quando l’atto provenga da un appello erroneamente proposto e poi riqualificato dal giudice di merito.

La Corte muove dal testo dell’art. 613 cod. proc. pen., che richiede l’iscrizione nell’albo speciale per l’esercizio dell’ufficio davanti alla Corte di cassazione. La norma è chiara e non ammette deroghe, sicché l’impugnazione proposta da un difensore non abilitato è inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente.

Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità. La Sez. II n. 29575 del 12/07/2022 ha affermato che è inammissibile il ricorso proposto da avvocato non cassazionista, ancorché successivamente sia depositato atto di nomina di difensore iscritto nell’albo speciale. La Sez. IV n. 35830 del 27/06/2013 ha precisato che è inammissibile il ricorso, così riqualificato dal giudice di merito l’appello proposto dal difensore, ove questi non risulti iscritto all’albo speciale. La Sez. III n. 48492 del 13/11/2013 ha stabilito che la sottoscrizione dei motivi da parte di difensore non iscritto determina l’inammissibilità anche nel caso di conversione dell’appello in ricorso.

La Corte non ravvisa margini per una lettura diversa: la conversione dell’atto non sana il difetto originario di legittimazione. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.

Alla pronuncia conseguono, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in applicazione della sentenza della Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in euro tremila, mancando elementi per escludere la colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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