Effetti della depenalizzazione dei reati scopo sul delitto associativo (Cass. pen. n. 14864/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto associativo di cui all’art. 86 del d.lgs. n. 141 del 2024 (contrabbando di tabacchi lavorati esteri) richiede, per la sua configurabilità, la prova di un programma criminoso finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di delitti, e non la mera somma di condotte illecite singolarmente punibili. Quando i reati scopo dell’associazione sono soggetti a soglie quantitative di punibilità, il giudice non può desumere l’esistenza del sodalizio dal complessivo superamento di tali soglie da parte dell’organizzazione, ma deve verificare la sussistenza di indici rivelatori del dolo di associazione, quali l’entità delle forniture, la disponibilità di siti di deposito, le modalità di distribuzione e la eventuale dolosa frammentazione delle cessioni sotto soglia. La sopravvenuta depenalizzazione dei reati-fine, ovvero l’innalzamento delle soglie di punibilità, incide sul reato associativo, facendo venire meno ex tunc la rilevanza penale del programma criminoso nella parte in cui era esclusivamente o prevalentemente diretto a condotte non più penalmente sanzionate. Tale questione, attinente alla qualificazione giuridica del fatto e alla successione di leggi penali, è rilevabile anche d’ufficio e i suoi effetti si estendono a tutti i coimputati, indipendentemente dalle scelte processuali individuali, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli ha confermato le condanne di diversi imputati per il reato di associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (TLE), contestato in due distinti capi di imputazione. Taluni imputati avevano definito la propria posizione in appello con il rito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. (rinuncia ai motivi di appello). La sentenza impugnata, nel confermare le condanne, aveva ritenuto sussistente il delitto associativo valorizzando, da un lato, la scelta processuale degli imputati che avevano optato per il concordato, e, dall’altro, il fatto che il complessivo quantitativo di TLE movimentato dall’associazione superasse le soglie di punibilità previste per i singoli reati di contrabbando, successivamente innalzate dal d.lgs. n. 141 del 2024.
Avverso tale sentenza, diversi imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra gli altri motivi, la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto associativo, alla luce della sopravvenuta depenalizzazione parziale dei reati scopo e dell’innalzamento delle soglie di punibilità, nonché la carenza di prova del superamento della soglia di rilevanza penale nei singoli episodi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi, annullando la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Ha preliminarmente affermato che la questione relativa alla qualificazione giuridica del fatto associativo, alla luce della sopravvenuta depenalizzazione dei reati scopo e dell’innalzamento delle soglie di punibilità, investe la configurabilità stessa del delitto associativo e, pertanto, costituisce un motivo di ricorso i cui effetti si estendono a tutti i coimputati, anche a quelli che avevano optato per il concordato in appello, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo e della rilevabilità d’ufficio dell’abolitio criminis.
La Corte ha, quindi, censurato la motivazione della sentenza impugnata sotto due profili. Quanto al primo, ha rilevato che l’esistenza del delitto associativo non può essere desunta dal mero superamento complessivo delle soglie quantitative di punibilità da parte dell’organizzazione, poiché il reato associativo è autonomo e richiede la prova di un programma criminoso indeterminato e di una struttura stabile, che deve essere valutata sulla base di indici specifici quali l’entità delle forniture, la disponibilità di siti di deposito, le modalità di distribuzione e la eventuale frammentazione dolosa delle cessioni. Quanto al secondo profilo, la Corte ha affermato che la sopravvenuta depenalizzazione o l’innalzamento delle soglie di punibilità dei reati scopo incide sul reato associativo, facendo venir meno ex tunc la rilevanza penale del programma criminoso nella parte in cui era finalizzato a condotte non più penalmente rilevanti. Il giudice del rinvio dovrà, pertanto, verificare se, alla luce della novella normativa, il programma associativo fosse ancora diretto alla commissione di delitti penalmente rilevanti, e, in caso affermativo, se sussistano gli specifici indici della struttura associativa. L’annullamento della sentenza su questo punto assorbente ha comportato l’assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso.
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