Guida senza patente recidiva biennale e particolare tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. 7 n. 5543 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida senza patente, la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione, non richiede un’attestazione documentale della definitività dell’accertamento del pregresso illecito, ma può essere fornita dal pubblico ministero mediante un elemento di prova di sicuro valore probatorio, quale l’allegazione del verbale di contestazione, unitamente alla mancata allegazione da parte dell’interessato di aver proposto impugnazione o richiesta di oblazione non respinta. Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. presuppone una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta, secondo i criteri di cui all’art. 133, primo comma, cod. pen., senza che sia necessaria la disamina di tutti i parametri, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che ne aveva confermato la condanna per il reato di guida senza patente di cui all’art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in quanto reiterato nel biennio.
Con il primo motivo lamentava la violazione di legge e il vizio motivazionale per essere stata ritenuta definitiva la sanzione amministrativa relativa al primo accertamento; con il secondo motivo eccepiva il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che entrambi i motivi fossero riproduttivi di censure già vagliate dal giudice di merito, privi della necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici di appello che avevano ravvisato la definitività dell’accertamento relativo alla guida senza patente del 27 luglio 2021. Ha richiamato il principio per cui la prova della definitività del primo accertamento può essere fornita dal pubblico ministero, qualora la difesa non abbia depositato copia dell’impugnazione, mediante la produzione del verbale di accertamento della prima violazione, quando la seconda sia stata commessa dopo il decorso dei termini per impugnare. In tal senso, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha affermato che non è necessaria un’attestazione documentale, essendo sufficiente un elemento di prova certo, come il verbale di contestazione o l’iscrizione a ruolo, in mancanza di allegazioni contrarie dell’interessato.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha giudicato congrua la motivazione che aveva escluso la particolare tenuità del fatto, valorizzando le modalità della condotta – l’utilizzo di un veicolo privo della obbligatoria copertura assicurativa – e l’abitualità del comportamento, emersa dalla reiterazione di precedenti illeciti amministrativi.
La pronuncia si allinea al dictum delle Sezioni Unite n. 13681 del 2016, secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, non limitata alla condotta tipica ma estesa alle forme di estrinsecazione del comportamento. Inoltre, la Corte ha ribadito che, ai fini dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti dall’art. 133 cod. pen., essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti.
Dichiarato inammissibile il ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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