Sanatoria paesaggistica preclusa dall’aumento volumetrico in area vincolata (Cons. Stato n. 7876 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In area sottoposta a vincolo paesaggistico, l’accertamento postumo di compatibilità di cui agli artt. 146, comma 4, e 167, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 42/2004 è consentito esclusivamente per i lavori che non abbiano determinato creazione di superfici utili o di volumi, ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati. In presenza di un incremento volumetrico, anche di modesta entità o di natura accessoria, la norma impedisce tassativamente il rilascio della sanatoria paesaggistica e la reiezione dell’istanza assume carattere vincolato, indipendentemente da ogni ulteriore valutazione del Comune, anche di tipo urbanistico-edilizio. Ne deriva che l’Amministrazione non è tenuta a verificare in concreto l’incidenza dell’opera sul paesaggio né a esperire approfondimenti istruttori sul punto. Il rilievo dell’aumento volumetrico contenuto nel verbale di sopralluogo, assistito da efficacia probatoria qualificata fino a querela di falso ex art. 2700 c.c., è idoneo a sorreggere il diniego.
Il Fatto
Nel 2011 il Comune avviava un procedimento sanzionatorio per presunti abusi edilizi compiuti nella realizzazione del sottotetto di un complesso condominiale, in area vincolata. Nel 2012 gli acquirenti delle unità abitative e la società costruttrice presentavano domanda di conformità edilizia ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004. Il Comune respingeva entrambe le istanze con un unico provvedimento, ravvisando un aumento volumetrico non consentito dalle norme attuative del piano urbanistico e ostativo al rilascio dell’autorizzazione.
Il ricorso al TAR Lombardia veniva respinto, così come i motivi aggiunti proposti avverso il successivo diniego di revisione. Il condominio appellava, dolendosi tra l’altro dell’acritico recepimento della tesi comunale, dell’applicazione rigida dell’art. 167, comma 4, lett. a), del difetto istruttorio sul permanere del vincolo e dell’omessa considerazione della soglia di tolleranza del 2%.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello. In via preliminare ritiene legittimo il provvedimento unico, poiché la disciplina del Codice dei beni culturali non consente la sanatoria edilizia di interventi realizzati in assenza o difformità dell’autorizzazione paesaggistica, ammettendo il provvedimento di compatibilità solo per gli abusi minori. Richiama sul punto Cons. St., Sez. VI, n. 1472 del 2014 e n. 2806 del 2014.
Nel merito, il verbale di sopralluogo del 28.7.2011 aveva rilevato l’aumento delle altezze di colmo e di imposta, l’innalzamento dei corpi scala e la destinazione del sottotetto a camera e bagno. A tali rilievi la Corte riconosce efficacia probatoria qualificata ex art. 2700 c.c., con conseguente impraticabilità di un approfondimento istruttorio (Cons. St., Sez. VI, n. 5943 del 2013). Il diniego ha quindi coerentemente affermato che le opere costituiscono incremento volumetrico e che non è possibile attestarne la compatibilità paesaggistica.
Da ciò deriva che l’Amministrazione non era tenuta a verificare in concreto la conformità delle difformità ai valori paesaggistici tutelati: il semplice rilievo dell’aumento volumetrico impediva l’accertamento. La Corte richiama Cons. St., Sez. VI, n. 9572 del 2023, secondo cui la reiezione dell’istanza assume carattere vincolato in presenza di incrementi di superficie o cubatura, anche modesti, e n. 6300 del 2020, n. 7625 del 2022, n. 7092 del 2023. Ogni valutazione sulla consistenza dell’incremento resta irrilevante.
Quanto al vincolo, l’area è pacificamente assoggettata e il suo preteso venir meno per il mutato stato dei luoghi non rileva ai fini giuridici. L’eventuale difetto istruttorio è escluso: con la comunicazione dei motivi ostativi l’Amministrazione aveva chiesto osservazioni e documentazione integrativa, mai prodotte. L’impossibilità di sanare sotto il profilo paesaggistico rende inoltre irrilevante la diversa difformità urbanistica e la mancata applicazione della legge regionale lombarda sul recupero dei sottotetti; l’onere della doppia conformità grava sulla parte (Cons. St., Sez. VI, n. 2660 del 2023; n. 6979 del 2025).
Parimenti infondate le censure sul 2% di tolleranza, il cui rispetto deve essere provato, e quelle procedimentali: il secondo provvedimento conferma il diniego senza nuovi elementi, rendendo evanescente la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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