Silenzio-inadempimento sul riconoscimento del titolo di sostegno conseguito in Spagna (TAR Lazio n. 8791 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata adozione del provvedimento di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in uno Stato membro entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa integra gli estremi del silenzio-inadempimento. L’autorità competente è tenuta a esaminare l’istanza considerando l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, anche attraverso percorsi di formazione a tempo parziale, valutando l’equipollenza dell’attestato e disponendo, se del caso, misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE. In caso di accoglimento del ricorso avverso il silenzio, il giudice ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine congruo e nomina un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’istanza per il riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna, ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno. Decorsi oltre quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa senza che l’amministrazione avesse adottato alcun provvedimento, la ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna dell’amministrazione a provvedere, chiedendo altresì la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente chiarito che la competenza a concludere il procedimento di riconoscimento spetta al Ministero dell’Istruzione e del Merito, quale successore del Ministero dell’Istruzione. Nel merito, ha rilevato che l’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016, fissa in quattro mesi il termine per l’adozione del provvedimento di riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero. Nel caso di specie, tale termine risultava ampiamente decorso alla data di proposizione del ricorso, configurandosi così l’inadempimento dell’amministrazione.
Accertata la fondatezza della domanda, il TAR ha ordinato al Ministero di provvedere entro un termine di centoventi giorni, decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il Collegio ha ritenuto tale termine adeguato in ragione del notorio e rilevantissimo numero di istanze della specie pendenti presso l’amministrazione, richiamando la propria giurisprudenza in materia.
Il Collegio ha poi precisato i criteri cui dovrà attenersi l’amministrazione nell’esame della documentazione, richiamando i principi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 19, 20, 21 e 22 del 29 dicembre 2022 e, da ultimo, dal giudice d’appello. Il Ministero dovrà verificare se le conoscenze attestate dal diploma conseguito in Spagna e le qualifiche o l’esperienza professionale maturata all’estero soddisfino i requisiti richiesti per l’accesso all’insegnamento di sostegno, tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, anche in formazione a tempo parziale, e potendo disporre, se del caso, misure compensative. A sostegno di tale impostazione è richiamata la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nelle sentenze Vlassopoulou, Fernandez de Bobadilla e Morgenbesser (causa C-313/03).
In accoglimento del ricorso, il TAR ha disposto che, in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione alla scadenza del termine di centoventi giorni, provveda il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero, quale commissario ad acta con facoltà di delega, entro l’ulteriore termine di novanta giorni. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in favore della ricorrente.
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Nota della Redazione
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