Spese di ottemperanza ridotte per serialità della pretesa e minor impegno difensivo (Cons. Stato n. 622 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza non è sindacabile per il solo fatto di essere contenuta in misura inferiore ai minimi tariffari, quando il giudice dia conto delle ragioni della riduzione. La serialità della pretesa azionata e la non particolare complessità della questione costituiscono indici di un minor impegno difensivo che legittimano la riduzione del compenso, pur senza giungere a una liquidazione meramente simbolica. La misura ridotta è conforme a legge se commisurata all’impegno professionale effettivamente profuso e ancorata ai parametri del d.m. n. 55/2014. La serialità, se non giustifica da sola la compensazione delle spese, può essere valorizzata dal giudice ai fini della riduzione del compenso.
Il Fatto
Una dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, inquadrata nell’area del personale ATA, aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro il riconoscimento dell’intero servizio pre-ruolo e delle conseguenti differenze retributive, con condanna dell’Amministrazione alla ricostruzione della carriera e al pagamento di quanto dovuto. Avviato il giudizio di ottemperanza, il TAR Lazio ha accolto il ricorso e ha liquidato le spese in favore del difensore antistatario in € 800,00, oltre accessori.
L’appellante ha impugnato la sentenza esclusivamente nel capo relativo alle spese, deducendo la violazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 2233, secondo comma, cod. civ., oltre al contrasto con i minimi del d.m. n. 55/2014. Ha chiesto in via principale € 1.901,00 e in subordine € 3.689,00, contestando anche il richiamo alla giurisprudenza della Sezione contenuto nella sentenza gravata.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, muovendo dalla constatazione che la questione della misura delle spese di ottemperanza è già stata affrontata dalla Sezione in numerosi precedenti, tutti richiamati integralmente: le sentenze n. 3897 del 7 maggio 2025, n. 4426 del 22 maggio 2025, nn. 7621 e 7622 del 30 settembre 2025, nn. 7900 e 7916 dell’8 ottobre 2025, nn. 8173 e 8177 del 21 ottobre 2025, n. 8824 dell’11 novembre 2025 e n. 9054 del 19 novembre 2025.
Il Collegio ha ritenuto legittimo il rinvio motivazionale ai precedenti conformi, richiamando l’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., che consente la concisa esposizione dei motivi con rinvio alle decisioni cui il giudice intende conformarsi, e l’art. 74 c.p.a., che per le sentenze in forma semplificata ammette il riferimento a un precedente conforme. Ha aggiunto il richiamo all’obbligo di sintesi dell’art. 3, comma 2, c.p.a..
Nel merito, la Corte ha evidenziato che il TAR ha esplicitato le ragioni della riduzione, individuandole nella natura esecutiva del giudizio e nel concreto impegno difensionale, assumendo a base i parametri del d.m. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare e considerando che il contenzioso ha valore inferiore allo scaglione di € 26.000,00. Ha quindi ritenuto la liquidazione congrua, valorizzando la non particolare complessità dell’unica questione giuridica e la serialità della pretesa, indice di minor impegno difensivo, richiamando sul punto la sentenza n. 10394 del 30 dicembre 2025.
La liquidazione non è dunque meramente simbolica, ma frutto di congrua commisurazione all’impegno professionale. Quanto alle spese del grado, la Corte ha disposto la compensazione in ragione della costituzione solo formale dell’Amministrazione e della natura della controversia.
Nota della Redazione
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