Spese di lite liquidate equitativamente: sindacato in appello solo per manifesta abnormità (C.G.A.R.S. n. 905 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La statuizione sulle spese di lite costituisce espressione di un potere discrezionale ed equitativo del giudice di primo grado e può essere censurata in appello solo in ipotesi eccezionali di errore sui presupposti della soccombenza o di manifesta abnormità della liquidazione. Il sindacato del giudice d’appello non si risolve in una verifica di congruità numerica rispetto ai valori tabellari, ma richiede l’accertamento di una evidente e macroscopica irragionevolezza. Il D.M. n. 55/2014 opera come parametro di orientamento e non come vincolo assoluto. Il rispetto del decoro professionale va valutato in relazione all’importanza, alla natura e alla difficoltà dell’affare, secondo un criterio di proporzionalità tra prestazione resa e compenso riconosciuto.

Il Fatto

Una docente ha chiesto al TAR Sicilia l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario di Catania – Sezione Lavoro, con cui era stato accertato il suo diritto a beneficiare della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015. Il TAR ha accolto il ricorso, disponendo l’esecuzione del giudicato e condannando l’Amministrazione alle spese, liquidate in euro settecento oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

L’appellante impugna esclusivamente il capo relativo alla quantificazione delle spese, lamentandone l’eccessiva modestia e deducendo la violazione del principio di soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. e all’art. 26 c.p.a., dei parametri del D.M. n. 55 del 2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, nonché del principio di proporzionalità e di decoro professionale di cui all’art. 2233 c.c. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello richiamando l’insegnamento consolidato del Consiglio di Stato: la statuizione sulle spese è espressione di un potere discrezionale ed equitativo, censurabile solo per errore sui presupposti della soccombenza o per manifesta abnormità. La sentenza Cons. Stato, Sez. VI, n. 1127 del 2018 ammette la revisione solo in presenza di macroscopica sproporzione dell’importo o di condanna della parte totalmente vittoriosa.

La successiva Cons. Stato, Sez. III, n. 3366 del 2023 ha precisato che il sindacato d’appello non può trasformarsi in mera verifica di congruità numerica, richiedendo l’accertamento di una evidente e macroscopica irragionevolezza della liquidazione. Il Collegio richiama anche il proprio precedente n. 780 del 2025, che ha escluso l’abnormità di una liquidazione di mille euro, ribadendo che il D.M. n. 55/2014 costituisce parametro di orientamento e non vincolo assoluto.

Nel merito, il giudice di primo grado ha correttamente applicato il principio di soccombenza, ponendo le spese a carico dell’Amministrazione integralmente perdente. La somma di settecento euro, a fronte di una controversia di ottemperanza seriale e priva di complessità, non risulta manifestamente sproporzionata: il giudizio, basato su titolo già definitivo di contenuto pecuniario, non ha richiesto istruttoria né posto questioni nuove, esaurandosi in un’unica camera di consiglio.

Quanto al decoro professionale, il Collegio esclude che esso coincida con il rigido rispetto dei valori tabellari, consistendo nella proporzionalità tra prestazione resa e compenso. La liquidazione non si discosta dai valori comunemente riconosciuti per giudizi analoghi e costituisce applicazione coerente dei principi di moderazione e proporzionalità. L’appello è respinto e le spese del grado sono compensate integralmente, in ragione della natura economica della controversia e dell’assenza di articolate difese dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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