Spese di ottemperanza liquidate in misura simbolica e riforma in appello (Cons. Stato n. 611 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza in misura simbolica, tale da risultare inferiore ai minimi tariffari e lesiva del decoro professionale, è illegittima. Il giudice è tenuto a determinare il compenso del difensore dichiaratosi antistatario secondo i valori del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, in combinato disposto con l’art. 91 c.p.c. e l’art. 2233, secondo comma, c.c. In caso di riforma del capo sulle spese, la misura forfettaria può essere fissata in via equitativa, purché conforme a legge e proporzionata al valore effettivo della controversia. La motivazione può essere redatta mediante integrale richiamo a precedenti conformi, ai sensi degli artt. 88, comma 2, lett. d), e 74 c.p.a..
Il Fatto
La ricorrente, docente di scuola primaria, ha ottenuto dal TAR Lazio l’accoglimento del ricorso per ottemperanza alla sentenza della Corte d’Appello di Roma che le aveva riconosciuto le somme maturate a titolo di anzianità pre-ruolo. Il TAR ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 300,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
L’appellante impugna esclusivamente il capo sulla liquidazione delle spese. Sostiene che la misura violi l’art. 91 c.p.c. e l’art. 2233, secondo comma, c.c., oltre ai minimi del d.m. n. 55/2014. Chiede in via principale € 1.901,00 e in subordine € 3.689,00. Il Ministero si costituisce resistendo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione nella liquidazione eccessivamente esigua delle spese del giudizio di ottemperanza proposto per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro. La Sezione richiama numerosi precedenti conformi resi nel 2025, le cui motivazioni intende integralmente richiamare ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a..
Il percorso argomentativo muove dalla funzione della motivazione, anche quando redatta in forma sintetica: essa è fondamento di legittimità dell’azione giurisdizionale e strumento di controllo dell’iter logico del giudice. Il richiamo ai precedenti è quindi ammesso dall’art. 74 c.p.a. e dall’obbligo di sintesi dell’art. 3, comma 2, c.p.a..
Nel merito, la Sezione ritiene fondate le censure. La liquidazione simbolica non rispetta i valori tariffari e comprime la retribuzione del difensore. I precedenti richiamati hanno già stimato conforme a legge, in fattispecie analoghe, la liquidazione forfettaria delle spese di ottemperanza di primo grado in € 800,00, in riforma della sentenza appellata.
Il Collegio accoglie quindi l’appello e, in parziale riforma, liquida le spese di primo grado in € 800,00, oltre spese generali, accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Le spese del grado di appello sono poste a carico del Ministero secondo soccombenza e liquidate in via forfettaria in € 300,00, tenuto conto che il valore della controversia in secondo grado è solo quello delle spese legali del primo grado.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.