Spese di lite e parametri forensi (Cons. Stato n. 50 del 03.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice che, nel condannare la parte soccombente, liquida le spese di lite in misura manifestamente inferiore ai valori dei parametri forensi è tenuto a indicare i criteri che hanno guidato la liquidazione. Il sistema delle tariffe professionali è stato abrogato dall’art. 9 del d.l. n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012, e non sussiste più il vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari già posto dall’art. 24 della legge n. 794/1942. Resta comunque il riferimento ai parametri del D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, dai quali il giudice può discostarsi solo con motivazione, fermo il limite dell’art. 2233, secondo comma, cod. civ., che vieta liquidazioni simboliche non consone al decoro professionale. Lo scostamento apprezzabile dai valori tabellari, privo di adeguata giustificazione, rende la statuizione sulle spese immotivata e va riformata, con nuova liquidazione in sede di appello.
Il Fatto
La parte appellante aveva proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 e seguenti cod. proc. amm. davanti al TAR Lazio per l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Tivoli, sezione lavoro, passata in giudicato. Quella decisione aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di differenze retributive, oltre accessori, e al riconoscimento, in sede di ricostruzione della carriera, dell’intera anzianità maturata nel servizio pre-ruolo.
Il TAR ha accolto integralmente il ricorso e ha condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese, liquidate in euro 500,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. L’appellante ha impugnato esclusivamente il capo sulle spese, deducendone l’ingiustizia, la motivazione generica e il fondamento su presupposti errati e illogici. L’Amministrazione si è costituita per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza della Sezione su fattispecie sovrapponibili, da ultimo la sentenza n. 169/2025 del 13 gennaio 2025, e i principi consolidati: il giudice è tenuto ad attenersi alle tariffe forensi anche quando dispone di ampi poteri discrezionali sulle spese, salva la possibilità di riconoscere su piano equitativo i giusti motivi di compensazione, valutate tutte le circostanze del caso concreto, secondo il criterio già espresso da Cons. Stato, Ad. Plen., n. 8 del 2007.
La condanna alle spese impone quindi di applicare il D.M. 10 marzo 2014, n. 55, emanato ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012, e in particolare gli artt. 4 e 5 del decreto. I parametri generali vanno calibrati su caratteristiche, urgenza e pregio dell’attività, importanza, natura, difficoltà e valore dell’affare, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni, con possibilità di aumentare o diminuire i valori medi di tabella fino al 50 per cento.
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’abrogazione delle tariffe a opera dell’art. 9 del d.l. n. 1/2012 ha eliminato l’inderogabilità dei minimi, ma non ha liberato il giudice dal riferimento ai parametri ministeriali. Lo scostamento deve essere motivato, e solo il limite dell’art. 2233, secondo comma, cod. civ. impedisce liquidazioni simboliche.
Nel caso concreto il TAR si è limitato a richiamare la soccombenza, senza argomenti dai quali desumere una compensazione parziale implicita. Da qui l’illegittimità della liquidazione per importo manifestamente inferiore ai parametri. Per effetto dell’effetto devolutivo dell’appello il Consiglio di Stato procede a nuova liquidazione, ponderando difficoltà e impegno richiesti dalla causa di ottemperanza, vertente su un’unica questione relativa all’accertamento del silenzio-inadempimento. L’appello è accolto e le spese del grado sono in parte compensate e per il resto liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.