Validazione del PEF endoprocedimentale e inammissibilità del ricorso per difetto di interesse (TAR Puglia n. 911 del 19.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’atto con cui l’ente territorialmente competente valida l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario ai sensi dell’art. 8 della delibera ARERA n. 363 del 2021 ha natura endoprocedimentale ad effetti interinali. Il potere di approvazione finale della tariffa, con la definitiva lesività che ne consegue, spetta all’Autorità di regolazione, la quale esercita una verifica di coerenza regolatoria non meramente formale ma sostanziale. Ne deriva che i vizi della validazione possono essere dedotti solo insieme all’impugnazione della determinazione conclusiva, non essendo configurabile un annullamento ad effetto caducante dell’atto successivo. Il ricorso proposto avverso il solo atto di validazione è pertanto inammissibile per difetto di interesse.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la determina con cui AGER Puglia aveva validato l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario per il biennio 2024-2025 riferito a un Comune, unitamente alla Relazione di Validazione e agli atti del procedimento. Con motivi aggiunti contestava anche la delibera comunale di approvazione della TARI per l’anno 2024.
Nel merito la ricorrente lamentava un difetto di istruttoria e di motivazione nell’individuazione dei costi e delle detrazioni, nonché la violazione del principio del full recovery cost, anche alla luce dell’inflazione registrata tra il 2020 e il 2022 e dello squilibrio che ne sarebbe derivato per le gestioni degli anni 2022 e 2023. Il Collegio ha dato avviso alle parti, ex art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile definizione in rito della controversia.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto, ex artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c., la questione della possibile inammissibilità per difetto di interesse, richiamando i principi dell’Adunanza Plenaria nelle sentenze n. 4/2011, n. 9/2014 e n. 5/2015. L’esame dell’atto impugnato, letto con l’art. 1, comma 527, l. 27 dicembre 2017, n. 205 e con gli artt. 7 e 8 della delibera ARERA n. 363 del 2021, conduce a qualificarlo come endoprocedimentale ad effetti interinali.
La ragione è testuale: l’art. 8.4 della delibera ARERA n. 363 attribuisce all’Autorità il potere di approvazione finale, disponendo che essa verifica la coerenza regolatoria degli atti e dei dati trasmessi e, in caso di esito positivo, approva l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie. Tale verifica, per l’ampiezza del suo oggetto e per la possibilità di richiedere ulteriori informazioni, integra un vaglio sostanziale, operato alla luce dei parametri della delibera ARERA n. 389 del 2023.
Ne consegue che l’impugnazione anticipata degli atti endoprocedimentali resta di carattere eccezionale, ammessa solo per atti vincolati idonei a conformare in maniera netta la determinazione conclusiva o per atti interlocutori che comportino un arresto procedimentale, come ribadito da Consiglio di Stato, VII, 3 dicembre 2024, n. 9675. L’eventuale annullamento della validazione sarebbe privo di effetto caducante, poiché l’atto successivo non costituisce inevitabile conseguenza dell’atto anteriore senza nuove valutazioni di interessi, secondo l’insegnamento di Cons. di Stato, Sez. VI, 27 aprile 2011, n. 2482 e Cons. di Stato, Sez. V, 3 maggio 2012, n. 2530.
Il Collegio aderisce all’orientamento che esclude l’immediata impugnabilità degli atti dell’ente di governo, richiamando Consiglio di Stato, IV, 6 dicembre 2024, n. 9788. L’approvazione del PEF da parte di ARERA non è solo formale: essa controlla anche la correttezza della verifica dell’equilibrio della gestione operata in precedenza dall’ente di ambito. Il pagamento immediato salvo conguaglio è effetto fisiologico di ogni sistema tariffario e non deriva dalla provvisoria validazione dei nuovi PEF. Anche l’inerzia protratta di ARERA non determina deficit di tutela, essendo esperibili i rimedi contro il silenzio inadempimento.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono quindi dichiarati inammissibili. Le spese sono integralmente compensate in ragione della particolarità delle questioni affrontate.
Nota della Redazione
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