Inammissibile revocazione per errore di fatto quando il vizio è di interpretazione giuridica (Cass. civ. Sez. 5 n. 14795 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto revocatorio di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. consiste in una mera svista percettiva e non può coinvolgere l’attività valutativa del giudice. Non è configurabile quando il vizio della sentenza riguardi l’interpretazione di norme giuridiche o l’applicazione di principi di diritto, ipotesi riconducibile all’errore di diritto. In tema di impugnazioni, la tempestività del ricorso per cassazione proposta dopo la revocazione va accertata con riguardo al termine breve che decorre dalla notificazione della citazione per revocazione, salvo che il giudice di quest’ultima abbia disposto la sospensione del termine ex art. 398, quarto comma, cod. proc. civ.. L’omessa pronuncia sull’istanza di sospensione equivale a rigetto e, come il provvedimento espresso, è insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Alla società contribuente, poi incorporata in altra società, fu notificata una cartella di pagamento, emessa ex artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972, per circa duecentomila euro. Il ricorso fu accolto in primo grado. L’appello dell’Agenzia delle entrate fu dichiarato inammissibile per tardività dalla Commissione tributaria regionale, che ritenne la notifica avvenuta il 1° luglio 2010, oltre il termine del 30 giugno 2010.
Avverso tale sentenza l’ufficio propose revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., eccependo l’errore percettivo in cui sarebbe incorso il giudice d’appello. Il giudice del gravame dichiarò il ricorso inammissibile, escludendo che vi fosse stata una confusione tra le date e ritenendo il vizio riconducibile a una erronea interpretazione giuridica dei termini di notifica. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato il primo motivo, relativo all’omessa pronuncia sull’istanza di sospensione del termine per il ricorso per cassazione. Ha ricordato che, secondo l’art. 398, quarto comma, cod. proc. civ., la proposizione della revocazione non sospende automaticamente il termine per l’impugnazione di legittimità, essendo necessario un provvedimento discrezionale del giudice. L’omessa decisione sull’istanza equivale a un rigetto espresso e, pertanto, non è sindacabile in cassazione. La valutazione sulla non manifesta infondatezza della revocazione è rimessa al giudice di merito e la sua omissione non è sanzionabile.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha precisato che l’errore di fatto revocatorio deve consistere in una mera falsa percezione della realtà e non può investire la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico. Non è configurabile un errore percettivo quando il vizio riguardi l’interpretazione di norme o l’applicazione di principi di diritto, come nel caso dell’erronea individuazione del termine per la notifica dell’appello. Nella specie, la sentenza revocanda aveva correttamente esaminato gli atti ma aveva fatto malgoverno del principio secondo cui la tempestività della notifica si valuta con riguardo alla data di spedizione e non di ricezione: si trattava di un errore di diritto, non di una svista.
Infine, la Corte ha rigettato il terzo motivo, relativo alla motivazione apparente, osservando che la sentenza impugnata, pur opinabile nell’esito, conteneva una motivazione esistente e coerente. Il ricorso è stato pertanto rigettato, senza condanna alle spese stante la contumacia delle controparti.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 391-bis c.p.c. – Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione
- Art. 395 c.p.c. – Casi di revocazione
- Art. 398 c.p.c. – Proposizione della domanda