La compiuta giacenza della raccomandata informativa perfeziona la notifica ex art. 140 c.p.c. anche in assenza del destinatario (Cass. civ. Sez. 5 n. 17945 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, allorché dall’avviso di ricevimento risulti che l’ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto a immettere l’avviso nella cassetta postale e a restituire l’atto al mittente, la notifica si perfeziona per compiuta giacenza decorsi dieci giorni senza che il destinatario abbia provveduto al ritiro del piego. In tali casi, la raccomandata informativa è pervenuta nella sfera di conoscenza del destinatario, con conseguente operatività della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c.. La regolarità della notifica dell’avviso di accertamento, atto presupposto, comporta il consolidamento della pretesa impositiva e legittima la successiva comunicazione di presa in carico, la cui impugnazione è inammissibile per definitività dell’atto presupposto.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente una comunicazione di presa in carico, fondata su un pregresso avviso di accertamento per IRPEF e IVA relativo all’anno d’imposta 2013. Il contribuente impugnava entrambi gli atti dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento presupposto.
Il giudice di primo grado rigettava il ricorso. In sede di appello, la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva invece il gravame, annullando gli atti impugnati sul presupposto della mancata notificazione dell’avviso di accertamento. Avverso tale sentenza l’Ufficio proponeva ricorso per cassazione, lamentando che la notifica si era validamente perfezionata per compiuta giacenza della raccomandata informativa (C.A.D.).
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, in quanto strettamente connessi, ritenendoli fondati, e ha affermato il principio per cui la notifica dell’avviso di accertamento eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. deve considerarsi legittima quando la procedura postale si sia svolta correttamente e la raccomandata informativa dell’avvenuto deposito presso la casa comunale sia tornata al mittente per compiuta giacenza.
Il Collegio ha richiamato il precedente di Cass. n. 8895 del 2022, evidenziando che la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. opera allorché la raccomandata informativa sia pervenuta nella sfera di conoscenza del destinatario, che ha ricevuto l’avviso presso il proprio indirizzo ma è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro del piego presso l’ufficio postale.
La Corte ha quindi precisato che la regolare notifica dell’avviso di accertamento determina il consolidamento della pretesa impositiva e rende pienamente legittima la comunicazione di presa in carico, che non è autonomamente impugnabile una volta divenuto definitivo l’atto presupposto. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso originario del contribuente.
La sentenza impugnata è stata pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è stata decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con condanna del contribuente alla rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1335 c.c. – Presunzione di conoscenza
- Art. 140 c.p.c. – Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia
- Art. 384 c.p.c. – Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito