Il giudizio di ottemperanza penitenziario non ammette domande nuove sulle mansioni (Cass. pen. Sez. 1 n. 6303 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di ottemperanza disciplinato dall’art. 35-bis, comma 5, ord. pen. costituisce una prosecuzione funzionale del giudizio di cognizione e non consente l’introduzione di domande nuove, né la rivalutazione del contenuto dell’originaria decisione. Esso è finalizzato esclusivamente a garantire l’esecuzione del provvedimento favorevole al detenuto già emesso dal magistrato di sorveglianza. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione che, lamentando la mera apparenza della motivazione, reiteri in realtà la richiesta di attribuzione di una mansione lavorativa specifica mai riconosciuta nel provvedimento presupposto, senza confrontarsi con la ratio decidendi che ha escluso tale pretesa dall’oggetto dell’ottemperanza.
Il Fatto
Con decreto del 20/05/2025, il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha accolto la richiesta di ottemperanza e di sostituzione del commissario ad acta presentata da un detenuto ristretto in regime di cui all’art. 41-bis ord. pen. L’ottemperanza riguardava un precedente provvedimento del 19/01/2021 che aveva sancito il diritto al lavoro del detenuto, in relazione ai posti di lavoro e alle mansioni individuate secondo le procedure indicate nell’art. 20 O.P., esercitabili negli spazi della sezione speciale.
In seno a tale giudizio, il Tribunale ha respinto la richiesta del detenuto di svolgere l’attività di distributore del sopravvitto/della spesa, ritenendo che detta domanda esulasse dall’ambito del giudizio di ottemperanza instaurato. Avverso il provvedimento, il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 35-bis, comma 5, ord. pen., per mera apparenza della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità. Il Tribunale di sorveglianza aveva accolto l’istanza di ottemperanza limitatamente all’esecuzione della precedente ordinanza del 19 gennaio 2021, che riconosceva il generale diritto al lavoro senza individuare alcuna specifica mansione lavorativa.
La domanda volta allo svolgimento dell’attività di distributore del sopravvitto/spesa era stata, invece, respinta con motivazione puntuale, essendo ritenuta estranea all’ambito del giudizio di ottemperanza. Le mansioni, infatti, devono essere individuate dall’amministrazione penitenziaria secondo le procedure previste dall’ordinamento penitenziario, non già dal giudice dell’ottemperanza.
La Suprema Corte ha richiamato i propri precedenti (Sez. 1, 16/11/2022, n. 49717; Sez. 1, n. 39142 del 2017) per ribadire che il procedimento di ottemperanza ex art. 35-bis, comma 5, ord. pen. costituisce una prosecuzione funzionale del giudizio di cognizione. Esso non consente l’introduzione di domande nuove, né la rivalutazione del contenuto dell’originaria decisione, essendo finalizzato esclusivamente a garantire l’esecuzione del provvedimento favorevole al detenuto.
Nel caso di specie, la richiesta del ricorrente tendeva ad ottenere l’attribuzione di una mansione specifica mai riconosciuta nel provvedimento presupposto, travalicando l’oggetto dell’ottemperanza. Il ricorso è stato pertanto considerato aspecifico, poiché si limitava a reiterare la richiesta senza confrontarsi con la ratio dell’ordinanza impugnata.
All’inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen. e del principio espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
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Nota della Redazione
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