Riesame cautelare, devoluzione e limiti del sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. 2 n. 6526 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione cautelare, l’effetto devolutivo del riesame impone al Tribunale di valutare ogni aspetto relativo ai presupposti della misura, ma non lo obbliga a procedere all’analisi di profili ulteriori, quali l’eventuale prescrizione del reato, se non espressamente dedotti con i motivi di gravame: le doglianze non previamente devolute al giudice del riesame sono nuove e, pertanto, inammissibili in sede di legittimità. L’obbligo di autonoma valutazione del giudice dell’appello è compatibile con la tecnica redazionale per relationem, quando dal contenuto complessivo del provvedimento emerga una ragionata e consapevole condivisione degli argomenti del giudice della misura. Ai fini del reato di autoriciclaggio, non occorre una condotta che impedisca assolutamente l’identificazione della provenienza delittuosa, essendo sufficiente un’attività concretamente idonea anche solo a ostacolare gli accertamenti, pur attraverso flussi pienamente tracciabili. Il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione non è equiparabile all’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta nel reato, richiedendosi una valutazione prognostica condotta alla stregua dell’analisi della fattispecie concreta.
Il Fatto
Il Tribunale di Bari, decidendo sull’appello cautelare, confermava l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari aveva applicato all’indagato la misura interdittiva di cui all’art. 290 cod. proc. pen., in relazione ai reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di autoriciclaggio. La misura traeva origine dall’asserita percezione illecita di un contributo regionale, ottenuto mediante la simulazione dell’apporto di mezzi propri e la presentazione di documentazione non genuina.
Avverso l’ordinanza del Tribunale, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi: violazione del principio di autonoma valutazione per la tecnica del copia-incolla; insussistenza dei gravi indizi di reità con riferimento a entrambi i reati; mancata declaratoria di prescrizione del reato di truffa; insussistenza dell’attualità del pericolo di reiterazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, esaminando distintamente i motivi e smentendo le censure difensive.
Quanto al primo motivo, la Corte ha escluso la dedotta nullità per violazione dell’autonoma valutazione, affermando che l’obbligo del giudice dell’appello è di esplicitare i criteri della decisione, non di riscrivere in modo “originale” gli elementi valutati. La struttura giustificativa dell’ordinanza impugnata, saldandosi con il provvedimento genetico, forma un unico complesso argomentativo, ove emerga la consapevole condivisione degli elementi indiziari e il confronto, anche implicito, con le deduzioni difensive.
Rispetto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto articolato esclusivamente in fatto e volto a sollecitare una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità. In particolare, per la truffa aggravata, il Tribunale aveva fornito una risposta puntuale alle doglianze, valorizzando un articolato compendio indiziario (operazioni di giroconto, bonifici incrociati, documentazione non genuina, dichiarazioni mendaci). Per l’autoriciclaggio, la Corte ha ribadito che non è necessaria una condotta che impedisca assolutamente l’identificazione della provenienza delittuosa, essendo sufficiente un’attività idonea anche solo a ostacolarla, e che la successiva ricostruzione investigativa non elide la capacità decettiva della condotta.
Sul terzo motivo, relativo alla prescrizione del reato di truffa, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità, poiché la questione non era stata dedotta con i motivi di riesame. Il riesame ha natura devolutiva, ma l’effetto devolutivo non implica l’analisi d’ufficio di aspetti ulteriori, quali la prescrizione, non espressamente dedotti. Le doglianze non previamente devolute sono nuove e, come tali, inammissibili.
Infine, il quarto motivo è stato giudicato aspecifico e reiterativo. La Corte ha ricordato che l’attualità del pericolo di reiterazione non equivale all’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta, essendo sufficiente una prognosi sulla possibilità di condotte reiterative, basata su modalità della condotta, personalità del soggetto e contesto. Il Tribunale aveva correttamente valorizzato la gravità delle condotte, l’intensità del dolo e la permanenza del potere dispositivo in capo alla società, ritenendo non dirimenti né l’omologazione del concordato, né le dimissioni dalla carica di amministratore.
All’inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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