Ricorso inammissibile se sottoscritto personalmente dall’imputato (Cass. pen. Sez. 7 n. 13323 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dall’imputato, poiché, a seguito della modifica apportata dall’art. 1 della legge n. 103/2017 all’art. 613 cod. proc. pen., l’atto deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. È irrilevante l’autenticazione della sottoscrizione del ricorrente ad opera di un legale, così come la sottoscrizione “per accettazione” del mandato e della delega al deposito, che non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bari aveva confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di tre imputati. Avverso tale decisione, i tre condannati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione. Uno di essi ha sottoscritto personalmente l’atto, mentre gli altri hanno censurato la sentenza sotto diversi profili, concernenti la ricostruzione del fatto, la mancata sostituzione della pena e il bilanciamento delle circostanze.

La Motivazione della Corte

La Corte, nel dichiarare l’inammissibilità dei ricorsi, ha anzitutto ribadito un principio consolidato: il ricorso per cassazione è atto a titolarità esclusiva del difensore. La sottoscrizione personale dell’imputato, anche se autenticata da un legale, non è idonea a superare la preclusione imposta dall’art. 613 cod. proc. pen., come riformato dalla legge n. 103/2017. La natura personale dell’atto impugnatorio rende, quindi, inammissibile il ricorso presentato direttamente dalla parte.

Quanto ai motivi che contestavano la ricostruzione fattuale, la Suprema Corte ha precisato che il giudizio di legittimità non consente di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze probatorie a quella del giudice di merito. La Corte non può effettuare un raffronto tra l’apparato argomentativo della sentenza e altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno. La censura che prospetta una valutazione alternativa del compendio probatorio si risolve, pertanto, in una richiesta di nuovo giudizio di merito, preclusa in sede di legittimità.

Con riferimento al trattamento sanzionatorio, è stato chiarito che il giudice di appello non incorre nel vizio di motivazione quando, nel formulare il giudizio di bilanciamento delle circostanze, dimostra di aver considerato gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi. L’onere motivazionale è soddisfatto laddove la gravità del fatto sia stata richiamata come ragione del giudizio di equivalenza e della congruità della pena. Le censure proposte, basate su apodittiche valutazioni alternative, sono state reputate inammissibili.

Infine, in riferimento al ricorso che contestava l’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. e la mancata sostituzione della pena detentiva, la censura è stata considerata generica per indeterminatezza, ai sensi dell’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non avendo il ricorrente indicato gli elementi alla base della doglianza, in particolare a fronte della rinuncia ai motivi di merito e di una motivazione non contraddittoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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