La condanna per atti persecutori nel decennio legittima il diniego di cittadinanza (TAR Lazio n. 6265 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992 è atto di natura discrezionale, che presuppone una valutazione ampia e approfondita sull’effettiva integrazione del richiedente nella comunità nazionale. Tale valutazione deve tenere conto di ogni elemento sintomatico della sua capacità di osservare le regole di civile convivenza, ivi inclusi i precedenti penali. La condanna per un reato abituale quale l’atto persecutorio, intervenuta nell’ultimo decennio, è di per sé espressiva di una non compiuta integrazione e di una pericolosità sociale che legittima il diniego, senza che l’assenza di altri pregiudizi o la sola presenza prolungata sul territorio assumano rilievo dirimente.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava dinanzi al TAR Lazio il decreto con cui il Ministero dell’Interno aveva rigettato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata nel 2017, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992.
Il provvedimento impugnato era motivato richiamando la condanna, pronunciata dalla Corte d’Appello di Firenze, per il reato di atti persecutori di cui all’art. 612-bis cod. pen., ritenuta sintomatica della mancata integrazione dello straniero nel tessuto sociale nazionale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo il diniego legittimo e adeguatamente motivato. Il Collegio richiama la consolidata giurisprudenza secondo cui l’acquisizione dello status di cittadino per naturalizzazione è una concessione che presuppone un’amplissima discrezionalità dell’Amministrazione, esercitata attraverso la valutazione del definitivo inserimento dell’istante nella comunità nazionale.
I giudici evidenziano che la fattispecie penale per cui è intervenuta condanna, l’atto persecutorio, è un reato abituale che lede beni giuridici di primaria importanza come la libertà personale e morale. Tale condotta è stata realizzata nel corso dell’ultimo decennio, periodo ritenuto dalla giurisprudenza congruo per la valutazione dell’integrazione. L’Amministrazione ha quindi legittimamente desunto da tale elemento un giudizio di pericolosità sociale e di mancata adesione ai valori fondativi dell’ordinamento.
La Corte chiarisce inoltre che, a fronte della natura del beneficio richiesto e della gravità del precedente penale, né il mero dato temporale della presenza sul territorio nazionale né l’assenza di ulteriori pregiudizi penali possono assumere rilievo tale da dimostrare la piena integrazione del richiedente, né tantomeno la palese irragionevolezza del provvedimento di rigetto. L’obbligo motivazionale è stato pienamente adempiuto, non ricorrendo i lamentati vizi di difetto di istruttoria, illogicità e carenza di motivazione.
Nota della Redazione
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