Nesso causale e linfoma non Hodgkin: resta la prova del rischio professionale (TAR Campania n. 1661 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità contrattuale dell’Amministrazione per danno alla salute del militare, la natura contrattuale dell’obbligo di sicurezza ex art. 2087 cod. civ. non esonera il ricorrente dalla prova della nocività dell’ambiente e del nesso eziologico. Il criterio del “più probabile che non” attenua l’onere probatorio, ma non lo elimina: occorre comunque individuare una causalità generale di tipo probabilistico, fondata su leggi scientifiche idonee a correlare la patologia al rischio professionale. In difetto di tali evidenze, la domanda risarcitoria va respinta. La presunzione di derivazione della patologia dal servizio, ammessa dall’Adunanza Plenaria n. 15/2025 in materia di equo indennizzo per esposizione a uranio impoverito, resta confinata alla tutela indennitaria e non si estende al rimedio risarcitorio.

Il Fatto

Il ricorrente, militare della Marina Militare in congedo per permanente inidoneità, ha convenuto in giudizio il Ministero della Difesa chiedendo l’accertamento della responsabilità dell’Amministrazione e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Assumeva di aver contratto un linfoma non Hodgkin B follicolare per effetto del servizio prestato dal 1984 al 2017, con imbarco su numerose unità navali, missioni in Antartide, nel Golfo Persico e in Sinai, e frequenza di basi arsenalizie.

Secondo la prospettazione di parte, l’esposizione sinergica e continuativa ad amianto, uranio impoverito, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, idrocarburi e solventi, in assenza di dispositivi di protezione e di informazione sul rischio, avrebbe integrato la violazione degli obblighi di sicurezza, con conseguente responsabilità contrattuale. L’Amministrazione ha resistito sostenendo l’insufficienza delle evidenze scientifiche e l’incidenza di fattori extra-lavorativi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione dell’orientamento consolidato in materia. La responsabilità del datore di lavoro ha natura contrattuale e trova la propria fonte nel contratto integrato dall’art. 2087 cod. civ., che l’Adunanza Plenaria ha qualificato come clausola di chiusura del sistema di prevenzione, operante anche in assenza di specifiche regole antinfortunistiche.

Sul piano probatorio, il lavoratore deve provare l’esistenza del danno, la nocività dell’ambiente e il nesso causale; solo allora grava sul datore l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele. Il nesso va accertato secondo un giudizio bifasico: prima la causalità generale, di tipo probabilistico, poi la causalità individuale, secondo credibilità logico-razionale delle evidenze processuali.

Il criterio applicabile è quello del “più probabile che non”, che non richiede la certezza dell’accertamento penale e opera anche in termini di prevalenza relativa della probabilità nei casi di multifattorialità. La Corte richiama l’Adunanza Plenaria n. 15/2025, secondo cui la causalità medico-legale non è rigidamente ancorata alla teoria condizionalistica, con conseguente attenuazione dell’onere probatorio a carico del lavoratore.

Applicando tali coordinate alla verificazione disposta, il Collegio rileva che, allo stato della letteratura scientifica, non è individuabile un’eziologia certa del linfoma non Hodgkin. Le reviews e le meta-analisi esaminate — tra cui la pubblicazione del 2023 su classi di lavoratori a maggior rischio — non confermano la correlazione con amianto, uranio impoverito, vernici, solventi e fumi. Il maggior rischio emerge per categorie professionali diverse da quella del ricorrente.

Manca dunque la causalità generale: la patologia non è espressione del rischio connesso all’attività svolta. Il Collegio esclude altresì l’estensione al risarcimento della presunzione ammessa dall’Adunanza Plenaria n. 15/2025, che poggia su disposizioni speciali in materia di equo indennizzo. La domanda è pertanto respinta; le spese sono compensate, con condanna del ricorrente alle spese di verificazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2087 c.c.

Tutte le 192 sentenze sull'art. 2087 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *