Sequestro probatorio, motivazione apparente e fumus nel wallet di criptovalute (Cass. pen. Sez. II n. 20457 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sequestro probatorio il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, nozione che comprende gli errores in iudicando e in procedendo e i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Integra violazione di legge la motivazione “apparente” che affermi in modo apodittico la sussistenza del fumus commissi delicti senza indicare persuasivi elementi di prova e senza valutare le allegazioni difensive. In sede di riesame il giudice verifica la sola astratta configurabilità del reato ipotizzato, in funzione dell’utilità di ulteriori indagini, non la fondatezza dell’accusa. La doglianza sulla tardiva iscrizione nel registro degli indagati, dedotta per la prima volta in cassazione, è inammissibile per violazione della catena devolutiva.

Il Fatto

Il pubblico ministero disponeva il sequestro probatorio di uno smartphone, di una somma di denaro e di un wallet in criptovaluta, ipotizzando il reato associativo finalizzato allo streaming illegale di contenuti protetti dal diritto d’autore. Il Tribunale del riesame delle misure cautelari reali, investito della richiesta di annullamento del decreto, disponeva la restituzione del telefono, dichiarava inammissibile il riesame sul denaro — sequestrato d’iniziativa dalla polizia giudiziaria e non convalidato — e confermava il vincolo sul wallet.

Avverso tale ordinanza il difensore dell’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea determinazione della competenza territoriale, la tardiva iscrizione nel registro degli indagati, la carenza del fumus commissi delicti, la mancanza di motivazione sul vincolo del wallet e la mancata immediata restituzione del telefono.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, sulla competenza per territorio, è dichiarato inammissibile per genericità. Il Collegio ribadisce che, per l’appello come per ogni altro gravame, il combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. comporta l’inammissibilità dell’impugnazione quando i motivi sono generici: occorre individuare il punto devoluto, con puntuale riferimento alla motivazione impugnata e specificazione del dissenso e dell’oggetto della diversa deliberazione richiesta. Il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 8825 del 27 ottobre 2016, impone un onere di specificità proporzionale a quella della decisione impugnata. Nella specie il ricorrente si era limitato ad allegare l’ipotetica consumazione dell’autoriciclaggio nel luogo dell’istituto bancario, senza precise indicazioni.

Quanto alla tardiva iscrizione nel registro degli indagati, la doglianza è stata dedotta per la prima volta in legittimità ed è quindi inammissibile per inemendabile violazione della catena devolutiva prevista dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Diversa è la sorte della doglianza sulla carenza del fumus commissi delicti, che è fondata. Il Collegio richiama il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 5876 del 28 gennaio 2004 e dalle Sezioni Unite n. 25932 del 29 maggio 2008: nel riesame del sequestro probatorio il Tribunale verifica l’astratta configurabilità del reato, non la fondatezza dell’accusa, valutando l’idoneità degli elementi a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini. Nella specie il provvedimento impugnato presenta una motivazione apparente: il fumus è affermato in modo apodittico, senza persuasivi elementi di prova e senza valutazione delle allegazioni difensive, non bastando il generico richiamo alle transazioni effettuate a favore del gruppo estero e del coindagato.

Fondata è anche la doglianza sul vincolo del wallet di criptovalute: la motivazione è parimenti “apparente”, carente sia nella valutazione del fumus sia in quella della finalità probatoria del vincolo. Il quarto motivo è invece inammissibile, perché prospetta una contestazione preventiva, non essendovi prova che alla mancata immediata restituzione del telefono sia seguita la copia informatica dei dati.

L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio al Tribunale per nuovo giudizio, ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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