Ricorso aspecifico per rilettura delle prove dichiarative e inammissibilità (Cass. pen. Sez. II n. 22894 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, la denuncia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza o erronea applicazione della legge penale e, insieme, della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici e il ricorso inammissibile ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non potendosi attribuire al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione per estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di utile scrutinio. La violazione delle regole per l’esame dibattimentale del testimone non integra né una sanzione di inutilizzabilità — trattandosi di prova assunta non in violazione di divieti di legge ma con modalità diverse da quelle prescritte — né una ipotesi di nullità riconducibile all’art. 178 cod. proc. pen. La valutazione di attendibilità della persona offesa è questione di fatto, censurabile in sede di legittimità solo in presenza di manifeste contraddizioni o di mere congetture. È infine insindacabile la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale quando sia applicata in misura media o prossima al minimo, con richiamo ai criteri dell’art. 133 cod. pen.

Il Fatto

La Corte di appello dell’Aquila, con sentenza 23/09/2025, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Avezzano del 15/07/2021, aveva riconosciuto all’imputato l’attenuante dell’art. 89 cod. pen. e le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, rideterminando la pena per i reati di usura, tentata estorsione ed estorsione aggravata.

Il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: l’inutilizzabilità delle denunce-querele della persona offesa, l’omessa indicazione dei criteri di calcolo della pena, il difetto di prova della natura usuraria degli interessi, delle aggravanti e dell’elemento della minaccia.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto con motivi meramente reiterativi e manifestamente infondati, già sottoposti al giudice di appello e da questi disattesi con argomentazioni congrue, risultando perciò aspecifico per difetto di effettivo confronto con la sentenza di secondo grado.

Sul primo motivo la Corte rileva una discrasia tra la rubrica e la disamina, che rende la doglianza promiscua. Richiamando i precedenti Sez. 1 n. 39122 del 22/09/2015, Sez. 2 n. 38676 del 24/05/2019 e Sez. 4 n. 8294 del 01/02/2024, afferma che la denuncia cumulativa di violazione di legge e vizio di motivazione è inammissibile, perché il giudice di legittimità non può rielaborare l’impugnazione.

Quanto alle denunce-querele, la Corte osserva che l’eventuale violazione delle regole per l’esame dibattimentale del testimone non dà luogo a inutilizzabilità, né a nullità ex art. 178 cod. proc. pen., richiamando Sez. 3 n. 52435 del 03/10/2017. Sull’attendibilità della persona offesa ribadisce che si tratta di questione di fatto non censurabile, salvo motivazioni affette da contraddizioni o congetture, citando Sez. 4 n. 10153 del 11/02/2020 e Sez. 2 n. 7667 del 29/01/2015.

La Corte rileva che il ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che ha ricostruito la genesi del prestito e le modalità delle condotte prevaricatorie con plurimi riscontri testimoniali. Infondata è anche la censura sull’omessa rinnovazione dell’istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen., per difetto di confronto con la prova di resistenza (Sez. 3 n. 39603 del 03/10/2024). La determinazione della pena è insindacabile, essendo prossima al minimo e motivata sui criteri dell’art. 133 cod. pen. (Sez. 4 n. 46412 del 05/11/2015). Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna alle spese e all’ammenda di euro tremila.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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