Misure cautelari reali, motivazione apparente e concorso tra reati fiscali (Cass. pen. Sez. III n. 23036 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è consentito, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., esclusivamente per violazione di legge; quanto alla motivazione, tale vizio si configura solo quando il percorso argomentativo del giudice del merito sia del tutto assente o di mera apparenza, così da non consentire di ricostruire l’iter logico-giuridico della decisione. I delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture inesistenti e di indebita compensazione possono concorrere, anche quando abbiano a fondamento le medesime fatture, essendo ontologicamente e cronologicamente distinti perché commessi in tempi e con modalità diversi; ne deriva che il sequestro preventivo finalizzato a confisca può essere disposto con riguardo ad entrambi i reati.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Bologna, con ordinanza del 4/12/2025, rigettava la richiesta proposta ex art. 324 cod. proc. pen. da una società avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari in relazione ai reati di cui agli artt. 2 e 10-quater, d. lgs. n. 74 del 2000 e all’illecito amministrativo di cui all’art. 25-quinquiesdecies, d. lgs. n. 231 del 2001.
La società proponeva ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, la nullità dell’ordinanza per apparenza della motivazione. Il Tribunale avrebbe valorizzato la presentazione delle dichiarazioni fiscali, benché il reato si fosse già perfezionato con l’utilizzo di nove modelli F24, e avrebbe ritenuto irrilevanti i documenti prodotti dalla difesa.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla delimitazione del sindacato di legittimità. Il ricorso in materia di misure cautelari reali è ammesso, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge e, sul piano della motivazione, unicamente quando il percorso argomentativo sia assente o di mera apparenza.
Su queste premesse, l’ordinanza impugnata risulta sostenuta da considerazioni fattuali e giuridiche aderenti alla costante giurisprudenza di legittimità, del tutto congrue e dunque tutt’altro che apparenti. Il Tribunale ha affermato che i delitti di dichiarazione fraudolenta e di indebita compensazione possono concorrere, anche a fondamento delle medesime fatture, perché distinti sotto il profilo ontologico e cronologico. La Corte richiama Sez. 3, n. 18085 del 5/4/2022 e Sez. 3, n. 39478 del 25/6/2024, che ribadisce il principio in ragione della diversità strutturale delle due fattispecie e della loro eterogeneità, che non consente l’assorbimento dell’una nell’altra.
Da tali premesse discende che il profitto — nei termini di IVA evasa — va individuato non solo nell’imposta versata mediante i modelli F24 in misura inferiore al dovuto per effetto della compensazione con un inesistente credito da fatture per operazioni inesistenti, ma anche nella medesima imposta la cui evasione ha costituito il fine della presentazione di una dichiarazione fraudolenta.
Il Tribunale ha inoltre sviluppato un ulteriore profilo argomentativo. Quand’anche si volesse collegare il profitto all’indebita compensazione, non potrebbe sostenersi l’improcedibilità del delitto per essere stato commesso da persona successivamente deceduta. Con valutazione di puro merito, estranea al sindacato di legittimità, l’ordinanza ha sottolineato che la documentazione prodotta dalla difesa — contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso — non consentiva di affermare che le indebite compensazioni fossero state commesse dal legale rappresentante poi defunto, risultandone incerta l’imposta di riferimento.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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