Sospensione ex art. 656 comma 5 impedita da reati ostativi e detenzione (Cass. pen. Sez. I n. 26096 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dell’esecuzione della pena detentiva breve, prevista dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., non opera quando la pena ancora da espiare riguardi reati ostativi ai sensi dell’art. 4-bis Ord. pen. La valutazione sull’intervenuta espiazione delle pene relative a tali reati e sulla concedibilità di misure alternative è riservata al tribunale di sorveglianza, non al giudice dell’esecuzione, cui spetta il mero controllo di legalità del titolo esecutivo. La sospensione è inoltre impedita dal fatto che il condannato sia già detenuto per altro titolo, poiché l’istituto è finalizzato a evitare l’ingresso in carcere di soggetti liberi. Gli eventi sopravvenuti che incidono sulla misura della pena non inficiano la legittimità dell’ordine di esecuzione, essendo sufficiente la comunicazione al condannato della nuova scadenza.
Il Fatto
Il condannato presentava istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere la dichiarazione di temporanea inefficacia dell’ordine di esecuzione emesso il 04.07.2024, lamentando che il pubblico ministero non aveva disposto la sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Il G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria, quale giudice dell’esecuzione, respingeva l’istanza rilevando che il cumulo delle pene superava i quattro anni di detenzione e comprendeva condanne ostative. Avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il quadro esecutivo. L’ordine di esecuzione del 04.07.2024 calcolava una pena di dodici anni, otto mesi e dodici giorni di reclusione, oltre a 5.100 euro di multa, tenendo conto della condanna a due anni e sei mesi emessa dal G.i.p. del Tribunale di Latina nel 2006, sulla quale l’indulto era stato revocato e poi nuovamente concesso solo in data 14.10.2025.
Secondo la Corte, il pubblico ministero non aveva alcun obbligo di emettere un nuovo ordine di esecuzione. Gli eventi sopravvenuti che incidono sulla misura della pena non toccano la legittimità dell’ordine, essendo sufficiente la comunicazione al condannato della nuova scadenza: principio affermato da Sez. I n. 39525 del 04.10.2007.
Nel merito, la sospensione ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen. risulta impedita non dall’entità della pena complessiva — erroneamente indicata nell’ordinanza impugnata — ma dalla natura ostativa delle condanne ancora in espiazione, contenenti il delitto di cui all’art. 629, comma 2, cod. pen. e un delitto aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. Il giudice dell’esecuzione, cui spetta il mero controllo di legalità del titolo, non può valutare la cessazione dei collegamenti con la criminalità organizzata, materia riservata al tribunale di sorveglianza (Sez. I n. 32725 del 05.11.2020).
A ciò si aggiunge un ulteriore profilo ostativo: l’istante era già detenuto per le condanne in espiazione. La sospensione dell’esecuzione di una pena detentiva breve non opera nei confronti del condannato che, al momento dell’esecuzione, si trovi già detenuto per altro titolo, come affermato da Sez. I n. 42637 del 27.05.2022. Per i soggetti già reclusi l’applicazione di una misura alternativa spetta al tribunale di sorveglianza.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 629 c.p. – Estorsione
- Art. 656 c.p.p. – Esecuzione delle pene detentive