Estorsione tentata e desistenza: il pagamento successivo esclude il recesso (Cass. pen. Sez. II n. 26607 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel delitto di estorsione il conseguimento dell’ingiusto profitto con altrui danno integra la fattispecie consumata; ove il prezzo della cosa consegnata venga successivamente corrisposto, il danno ingiusto non si realizza e il reato resta tentato, con conseguente possibilità di applicare la misura cautelare, esclusa la aggravante dell’avere commesso il fatto in più persone riunite. La desistenza volontaria, che l’art. 56 cod. pen. configura solo nel tentativo incompiuto, non è ravvisabile quando siano già stati posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l’evento; in tale fase può operare, al più, la diminuente del recesso attivo. È inammissibile, in sede di legittimità, la censura di travisamento degli atti di indagine che si risolva nella richiesta di una rivalutazione degli elementi indiziari.

Il Fatto

Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame, accogliendo parzialmente l’istanza dell’indagato, sostituiva la custodia in carcere — applicata dal Giudice per le indagini preliminari per il delitto di estorsione — con la misura degli arresti domiciliari, imponendo il divieto di contatti con persone diverse dai conviventi e l’uso del braccialetto elettronico.

Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 629 e 56-610 cod. pen. e degli artt. 192 e 273 cod. proc. pen., nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di gravità indiziaria. Sosteneva la difesa che la condotta non fosse sussumibile nella fattispecie contestata: le minacce e il danneggiamento non erano dirette a conseguire un ingiusto profitto e, in ogni caso, il prezzo della merce era stato pagato, configurandosi al più il tentativo con desistenza volontaria.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge il ricorso, precisando tuttavia la qualificazione giuridica della condotta. Il primo rilievo riguarda il travisamento degli atti di indagine: la censura è generica, perché non indica l’effettiva difformità tra la ricostruzione del riesame e le emergenze investigative, e impropriamente dedotta, poiché sollecita una rivalutazione alternativa degli indizi, estranea al sindacato di legittimità.

Nel merito della gravità indiziaria, il Tribunale aveva valutato congiuntamente le immagini della videosorveglianza e le convergenti dichiarazioni dei dipendenti dell’esercizio commerciale, ricostruendo una sequenza di atti minacciosi e violenti, successivi al rifiuto di consegnare la merce senza pagamento, idonei ex ante a incutere timore e in stretto rapporto causale con la pretesa. Il collegio della cautela aveva quindi correttamente disatteso la tesi della mera reazione emotiva, osservando che la richiesta di pagamento anticipato era legittima e conforme alle ordinarie pratiche commerciali.

La Corte introduce però una precisazione decisiva. Poiché il pagamento dei tabacchi risulta essere stato successivamente effettuato, tale elemento fattuale porta a ravvisare, allo stato, la fattispecie di estorsione tentata, non essendosi concretizzato alcun danno ingiusto. La misura custodiale resta comunque consentita, pur in assenza dell’aggravante dell’avere commesso il fatto in più persone riunite.

Quanto alla prospettata desistenza volontaria, essa è esclusa. Nei reati di danno a forma libera la desistenza può avere luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l’evento; rispetto a questi può operare, al più, la diminuente del recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva diretta a scongiurare l’evento, situazione non ricorrente nella specie. Sul punto la Corte richiama Sez. II n. 16054 del 2018, Sez. V n. 50079 del 2017 e Sez. V n. 18322 del 2017.

Corretta è invece la qualificazione come estorsione consumata con riferimento alla consegna delle birre: le dichiarazioni del dipendente, secondo cui gli alcolici furono consegnati senza pretendere il pagamento per evitare che l’indagato reagisse nuovamente, dimostrano che la dazione fu sviluppo diretto dell’azione intimidatoria realizzata appena prima e frutto di coartazione della volontà, con ingiusto profitto e corrispondente danno per l’esercizio commerciale. Irrilevante, infine, l’iniziativa della cliente che pagò di tasca propria un’altra birra, collocandosi in momento successivo alla consegna delle prime.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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