Diniego di rinnovo dell’iscrizione nell’elenco prefettizio per difetto di motivazione (TAR Campania n. 1083 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rinnovo dell’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, adottato ai sensi del D.M. 6 ottobre 2009, deve fondarsi su un’istruttoria approfondita e su una motivazione che valuti in concreto i pregiudizi posti a base del diniego. Non integra idonea motivazione il richiamo a segnalazioni risalenti e non attinenti all’attività lavorativa, ovvero a una denuncia non sfociata in rinvio a giudizio o in condanna. La valutazione di pericolosità deve essere effettuata in concreto, tenendo conto della tenuità degli illeciti e del bilanciamento tra l’interesse alla sicurezza pubblica e l’interesse del privato allo svolgimento della propria attività lavorativa.
Il Fatto
Il titolare di un’impresa chiedeva alla Prefettura il rinnovo dell’iscrizione di un proprio dipendente nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, ai sensi del D.M. 6 ottobre 2009. L’iscrizione era stata negata con decreto fondato sul parere contrario della Questura, a sua volta basato su pregiudizi risultanti dalla banca dati.
Il provvedimento impugnato richiamava una segnalazione per violazione del codice della strada, una denuncia sporta dalla ex moglie per lesioni personali poi archiviata, e un episodio di detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Il ricorrente proponeva ricorso per l’annullamento, contestando il difetto di istruttoria e di motivazione, l’erroneità dei presupposti e la mancata valutazione in concreto della pericolosità. L’istanza cautelare veniva accolta, disponendosi l’iscrizione provvisoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso rilevando, in primo luogo, la debolezza dell’impalcatura motivazionale. La motivazione, osserva il TAR, è il mezzo attraverso cui può essere reso trasparente e sindacato l’esercizio della discrezionalità intestata in materia alle Autorità di Pubblica Sicurezza, pur nei limiti della manifesta irragionevolezza, illogicità e sproporzione. In ragione dello spessore della valutazione spettante al Questore, il provvedimento negativo deve poggiare su un’istruttoria attenta e approfondita.
Nel caso di specie la motivazione risulta carente. Il diniego si fonda su una segnalazione risalente per violazione del codice della strada, non attinente all’attività lavorativa; su una denuncia della ex moglie, verosimilmente legata a vicende personali della coppia, non sfociata in rinvio a giudizio o condanna; e su un unico episodio di illecita detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti. La decisione appare carente anche sotto il profilo della tenuità dell’illecito, come confermato dall’invito a non fare più uso di sostanze, a seguito del quale la Prefettura ha valutato positivamente la mancanza del pericolo di reiterazione.
Il Collegio sottolinea l’effetto prodotto a carico del ricorrente, consistente nell’impossibilità di esercitare la propria attività lavorativa, unica fonte di sostentamento. Manca, pertanto, un adeguato bilanciamento degli interessi in gioco: la tutela della sicurezza e della pubblica incolumità, da un lato, e l’interesse del privato a svolgere le attività di controllo, dall’altro.
Rispetto ai fatti qualificati come “accertati pregiudizi”, il TAR rileva che non emerge alcun indice di pericolosità accertato in concreto: a seguito di istanza ex art. 335 c.p.p., non è risultata alcuna iscrizione nel registro degli indagati né procedimenti penali pendenti. Il ricorso è dunque accolto e l’atto impugnato è annullato per eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento di fatto.
Ai fini conformativi, l’U.T.G. Prefettura dovrà nuovamente determinarsi, avviando una nuova istruttoria procedimentale, entro trenta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Le spese sono compensate attesa la peculiarità della questione. Il Collegio liquida infine in favore del difensore del ricorrente, ammesso al gratuito patrocinio, la somma di euro 1.000, oltre I.V.A. e C.P.A.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.