Ottemperanza al giudicato e penalità di mora esclusa se eccessivamente afflittiva (TAR Lombardia n. 512 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore che agisce per l’esecuzione del giudicato è tenuto a fornire idonea documentazione del titolo e dell’inadempimento residuo, mentre l’ente debitore che non contrasti adeguatamente la pretesa non può sottrarsi all’accoglimento del ricorso. Il giudice dichiara l’inottemperanza e assegna all’Amministrazione un termine per il pagamento, restando l’entità del capitale e degli interessi rimessa alla verifica secondo i parametri del titolo e della legge, senza che i conteggi del creditore siano definitivamente vincolanti. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta quando la sua applicazione risulti manifestamente iniqua per l’esiguità del debito residuo, tale da rendere la misura eccessivamente afflittiva. Nel caso di perdurante inerzia, la nomina del commissario ad acta può avvenire sin d’ora, ma le sue funzioni restano subordinate all’istanza del creditore dopo l’inutile decorso del termine.

Il Fatto

Il ricorrente, creditore di un istituto previdenziale, ha agito per l’integrale esecuzione del giudicato formatosi su un’ordinanza del 2018, che aveva disposto il pignoramento della pensione di un terzo e l’assegnazione al creditore di una quota della pensione e del T.F.R. netto, sino al saldo della procedura esecutiva.

Nonostante le diffide, l’ente non ha soddisfatto la pretesa nella misura residua di € 678,74 oltre interessi. Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo di ordinare il pagamento, di condannare l’ente alle penalità di mora, di nominare un commissario ad acta e di condannare l’intimato alle spese.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La pretesa risulta sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore: il titolo è assistito da efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.

Il Tribunale riafferma la natura del giudizio di ottemperanza: esso non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma la sola funzione di consentirne il soddisfacimento. Ne deriva che l’entità delle somme richieste dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, quanto a capitale residuo e interessi: la misura e la decorrenza vanno verificate secondo il titolo e la legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ.

È decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che consente all’ente pubblico di eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento prima dell’avvio dell’azione esecutiva.

Il ricorso è accolto con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti effettuati, e degli accessori di legge maturati. Non sono invece dovute le penalità di mora: l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. ne esclude l’uso quando risulti manifestamente iniquo o sussistano altre ragioni ostative, come nel caso in cui l’esiguità del debito renda la misura eccessivamente afflittiva.

Per il caso di inutile decorso del termine è nominato sin d’ora commissario ad acta il dirigente della competente Ragioneria territoriale dello Stato, che assumerà le funzioni solo se investito da istanza del creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni. Non è dovuto alcun compenso, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico. L’ente resistente è condannato alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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