Punteggio tecnico e soglia di sbarramento nell’appalto integrato (TAR Lombardia n. 1450 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione dell’offerta tecnica in una gara pubblica costituisce espressione dell’ampia discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante e alla commissione giudicatrice, le cui determinazioni sono censurabili in sede giurisdizionale solo in presenza di errori evidenti o di palese illogicità, non potendo il concorrente sostituire la propria valutazione a quella dell’organo di gara. L’assegnazione del punteggio mediante un coefficiente di valutazione variabile fra una soglia minima e una massima è legittima quando la lex specialis contiene elementi di dettaglio sufficienti a delimitare l’esercizio del potere. Il soccorso procedimentale di cui all’art. 101 del codice dei contratti pubblici è ammesso per chiarire dubbi interpretativi dell’offerta, a condizione che il chiarimento non ne modifichi il contenuto. L’esclusione per superamento dei limiti dimensionali dell’offerta tecnica è illegittima, ove la legge di gara attribuisca alla commissione una mera facoltà di non esaminare le pagine eccedenti.
Il Fatto
Una società gestore di un impianto di termovalorizzazione indiceva una procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36 del 2023 per la fornitura con posa in opera di un turbogruppo. Il criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con un massimo di 80 punti per l’offerta tecnica e 20 per quella economica, e una soglia di sbarramento tecnico di 55 punti.
La ricorrente veniva esclusa per avere conseguito 53,83 punti tecnici, inferiori alla soglia. L’appalto era aggiudicato all’unica impresa rimasta in gara. Contro l’esclusione, il diniego di accesso parziale e l’aggiudicazione la ricorrente proponeva gravame articolato in un ricorso principale e cinque motivi aggiunti, con istanze istruttorie ex art. 116 c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina anzitutto il motivo sulla presunta violazione della separatezza delle offerte. Dalla scansione temporale del verbale di gara risulta che i punteggi tecnici erano stati attribuiti nelle sedute riservate del 15 e 19 febbraio 2024 e letti il 20 marzo 2024, prima dell’apertura della sola offerta economica dell’aggiudicataria. I verbali di gara, quali atti pubblici facenti piena prova ex articoli 2699 e 2700 cod. civ., escludono che vi sia stata apertura anticipata.
Sul punteggio tecnico, il Collegio ribadisce che l’attribuzione integra manifestazione di discrezionalità sindacabile solo per errori palesi, richiamando TAR Lombardia, Sezione IV, n. 1096 del 2025. Il metodo del coefficiente variabile è legittimo ove la legge di gara dettagli i criteri, come confermato da Cons. Stato, Sezione V, n. 839 del 2025. Nel merito, la ricorrente non aveva descritto soluzioni migliorative per i sub-criteri da 1.1 a 1.4, limitandosi a riprodurre gli elaborati di gara.
Sull’aggiudicazione, il Tribunale esclude che l’offerta dell’aggiudicataria fosse condizionata. La nota di riserva su un articolo del capitolato, seguita dal chiarimento richiesto dalla stazione appaltante, non ha modificato l’offerta ma ne ha chiarito l’ambiguità, in conformità all’art. 101, comma 3, del codice, secondo Cons. Stato, Sezione V, n. 1307 del 2024. Una diversa soluzione si porrebbe in contrasto con il principio del risultato di cui all’art. 1 del codice.
Quanto ai limiti dimensionali dell’offerta tecnica, la legge di gara attribuiva alla commissione una mera facoltà di non valutare le pagine eccedenti, senza esclusione automatica, in coerenza con il principio di tassatività delle clausole di esclusione di cui all’art. 10 del codice vigente. Il gravame è infine respinto quanto al preteso difetto di motivazione, non ravvisandosi alcun errore evidente.
Ricorso principale e motivi aggiunti sono respinti, salvo l’accoglimento delle due istanze di accesso già definito con le ordinanze collegiali n. 2138 e n. 2584 del 2024. Le spese sono parzialmente compensate e liquidate a favore delle controparti.
Nota della Redazione
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