Inammissibile il ricorso che invoca una diversa lettura del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 8497 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità non consente al giudice di cassazione di sostituire la propria valutazione degli elementi di fatto a quella compiuta dal giudice di merito: la prospettazione di una diversa lettura delle risultanze processuali non integra vizio di motivazione, restando preclusa ogni autonoma adozione di nuovi parametri ricostruttivi. La particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando sussistano elementi ostativi, quali la reiterazione delle condotte di resistenza e la loro gravità, accertata anche in ragione delle lesioni personali cagionate a pubblici ufficiali. In tema di reato continuato, il giudice di merito che calcoli l’aumento sanzionatorio in modo distinto per ciascun reato satellite non è tenuto a motivazione specifica quando individui incrementi di esigua entità, essendo escluso ogni abuso del potere discrezionale.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado per il delitto di cui all’art. 337 cod. pen. e la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 09/05/2024, ha confermato la condanna. Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sotto due profili: la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto e la dosimetria della pena inflitta in esito alla ritenuta continuazione.

La questione giunge davanti alla Suprema Corte perché il ricorrente chiede una rivalutazione delle risultanze di fatto già esaminate nei gradi di merito e un diverso computo degli aumenti sanzionatori.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio consolidato secondo cui esula dai poteri del giudice di legittimità operare una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione. La loro valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che la mera prospettazione di una valutazione alternativa delle risultanze processuali possa integrare vizio di legittimità. A sostegno richiama le Sezioni Unite n. 6402 del 1997 e Sez. VI n. 5465 del 2021, che ribadiscono la preclusione alla rilettura del fatto e all’adozione di nuovi parametri di ricostruzione indicati dal ricorrente.

I motivi sono pertanto ritenuti aspecifici e comunque manifestamente infondati. Quanto alla particolare tenuità del fatto, la sentenza impugnata ha rigettato la doglianza con motivazione adeguata e non illogica, quindi insindacabile in sede di legittimità (Sez. VI n. 18180 del 2018). La Corte evidenzia che in senso ostativo al riconoscimento dell’art. 131-bis cod. pen. militano, da un lato, la pervicace reiterazione di condotte di resistenza poste in essere a danno di due pubblici ufficiali e, dall’altro, la gravità delle stesse, che avevano cagionato a uno degli operanti lesioni personali.

Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che la pena base per il delitto di resistenza è stata determinata nel minimo edittale di mesi sei di reclusione, aumentata ex art. 81 cod. pen. di un mese per le lesioni. Richiamando Sez. VI n. 44428 del 2022, precisa che in tema di reato continuato il giudice di merito, nel calcolare l’incremento in modo distinto per ciascun reato satellite, non è tenuto a motivazione specifica e dettagliata quando individui aumenti di esigua entità, essendo escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen..

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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