Carta docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Piemonte n. 1308 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato e ne ordina l’esecuzione. Il ricorso è accolto quando la pretesa è sorretta da titolo passato in giudicato e da idonea documentazione, non adeguatamente contestata dall’ente debitore. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma solo funzione di consentirne il soddisfacimento: l’entità delle somme indicate dal creditore non è definitivamente vincolante per l’amministrazione, dovendosi verificare misura e decorrenza di capitale e interessi secondo il titolo e la legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni, va assegnato all’amministrazione un termine per il pagamento e, in caso di perdurante inerzia, nominato il commissario ad acta.
Il Fatto
Il Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla ricorrente, a titolo di carta docente, la somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2023/24, oltre interessi dalle singole scadenze. La sentenza, munita di attestazione di conformità, era stata notificata all’amministrazione il 26.03.2025 ed era passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini.
L’amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa. La creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo di ordinare al Ministero di conformarsi al giudicato, di nominare un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza e di condannare l’intimato alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore. Essa si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudice amministrativo precisa però la natura del giudizio. L’ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. Ne deriva che l’entità delle somme calcolate dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’amministrazione: per il capitale residuo e per gli interessi andrà verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati gli artt. 1283 e ss. cod. civ.
È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Le amministrazioni dello Stato dispongono di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso va dunque accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento giudiziale, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo, dedotti gli importi già versati. I conteggi prodotti dal creditore non vincolano l’amministrazione se non nei limiti di legge. Nel caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il dirigente generale del Ministero, che assumerà le funzioni su istanza diretta del creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni. Non sono dovuti compensi al commissario, rientrando l’attività nei suoi compiti istituzionali, né si ravvisano i presupposti per ulteriori penalità di mora, risultando la pretesa garantita dagli interessi legali.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione è condannata alla rifusione, con distrazione a favore del difensore antistatario. Il Collegio dispone infine la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura della Corte dei Conti del Lazio, rilevando che l’inerzia del Ministero non costituisce ipotesi isolata, ma si inserisce in un contesto di serialità di condanne inottemperate.
Nota della Redazione
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