Il pagamento della sanzione non preclude l’ordine di ripristino ambientale (TAR Piemonte n. 9 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria non comporta rinuncia alla tutela giurisdizionale avverso l’ordine di ripristino ambientale adottato per la medesima condotta, né costituisce acquiescenza ai provvedimenti connessi. Le dichiarazioni confessorie rese dall’interessato ai pubblici ufficiali procedenti, riportate nei verbali dagli stessi formati, fanno piena prova ex art. 2700 cod. civ. della loro provenienza, fino a querela di falso. Nelle Zone di Protezione Speciale facenti parte della Rete Natura 2000, ai sensi dell’art. 39 della L.R. Piemonte n. 19/2009, la delimitazione segue le procedure ivi stabilite e non richiede la previa installazione di cartellonistica. L’omissione della tabellazione non condiziona comunque l’istituzione delle aree tutelate.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un’impresa agricola, ha acquistato nell’agosto 2021 un compendio di terreni agricoli in Comune ricadente nella Zona di Protezione Speciale IT1120029. Nel febbraio 2022, su segnalazione di un imprenditore agricolo limitrofo, gli agenti dell’Ente di Gestione delle Aree Protette hanno accertato imponenti lavori di livellamento dei piani di campagna delle risaie, l’eliminazione di scarpate, la rimozione di una siepe campestre di circa cento metri lineari e l’abbattimento di circa dieci ceppaie di quercia farnia.

All’esito dei verbali di contestazione e di assunzione di informazioni, l’interessato ha pagato in misura ridotta la sanzione di euro 8.000,00. La Provincia di Vercelli ha poi ordinato il ripristino ambientale a cura e spese del trasgressore, secondo le specifiche tecniche approvate dall’Ente di Gestione. Il ricorrente ha impugnato l’ordine ripristinatorio e gli atti connessi con sette motivi, integrati da motivi aggiunti notificati al nuovo proprietario del fondo confinante.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto estromesso dal giudizio il soggetto originariamente indicato come controinteressato, che aveva ceduto il fondo confinante prima della notifica del ricorso. Ha però rilevato che la clausola contrattuale rilevante non era conoscibile dal ricorrente al momento della notificazione e che questi, letta la memoria, ha notificato i motivi aggiunti al nuovo proprietario, a beneficio dell’integrità del contraddittorio.

Il Tribunale ha potuto prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità delle prime quattro censure, in ragione della loro infondatezza nel merito. Quanto alle prime due, l’infondatezza è desumibile dal tenore confessorio delle dichiarazioni rese ai pubblici ufficiali: il ricorrente ha riconosciuto di aver danneggiato la siepe per garantire l’esecuzione dei lavori agricoli e di aver piegato la vegetazione e tolto le piante sulla sponda. Poiché ai sensi dell’art. 2700 cod. civ. l’atto pubblico fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni, la loro riferibilità alla parte risulta acclarata.

Anche le censure terza e quarta, relative al livellamento delle risaie, alla posa di una tubazione di scarico e all’interramento di un fontanile, sono infondate. Il compendio fotografico e documentale, integrato dalla segnalazione circostanziata, dal sopralluogo di ARPA Piemonte e dalla nota del Gruppo Carabinieri Forestali, colloca i lavori a febbraio 2022 e ne prova la riconducibilità al ricorrente. L’Amministrazione ha correttamente qualificato le violazioni in ragione della natura tutelata dei fondi, escludendo la riconduzione alle ordinarie pratiche colturali ammesse dall’art. 3 lett. f) della DGR n. 54-7409/2014.

Le censure quinta e settima, incentrate sul mancato completamento dell’iter istitutivo delle aree protette e sull’assenza di cartellonistica, sono infondate: la delimitazione delle ZPS segue le procedure dell’art. 39 della L.R. Piemonte n. 19/2009, che non prevedono la posa di tabellazione. Neppure sussiste frizione tra le prescrizioni ripristinatorie e le finalità di tutela dell’art. 7 della medesima legge regionale, poiché il progetto analiticamente individua interventi di ricostituzione dello stato ante operam e misure compensative, salvaguardando l’utilizzabilità agricola dei suoli.

Quanto alla sesta censura, l’immutazione dei luoghi non può ritenersi impercettibile né neutra sul piano ambientale: le misure imposte risultano adeguatamente motivate e non sproporzionate. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati dunque rigettati, con condanna del ricorrente alle spese di lite in favore delle due Amministrazioni intimate, liquidate in euro 3.000,00 per ciascuna.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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