Inammissibile l’appello tributario solo per pedissequa riproposizione dei motivi? (Cass. civ. Sez. V n. 34041 del 24.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario l’onere di impugnazione specifica posto dall’art. 53 d.lgs. n. 546/1992, norma speciale rispetto all’art. 342 cod. proc. civ., è assolto anche quando l’appellante ribadisce e ripropone le stesse ragioni e argomentazioni già poste a sostegno del ricorso introduttivo, purché il dissenso investa la decisione di primo grado nella sua interezza. La specificità dei motivi va correlata al tenore complessivo dell’atto di gravame e le ragioni di critica del decisum devono desumersi, anche per implicito, dalle premesse in fatto, dalla parte espositiva e dalle conclusioni. La disposizione, di carattere eccezionale perché limita l’accesso alla giustizia, va interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. cod. civ., dovendosi consentire l’effettività del sindacato sul merito ogni volta che l’atto esprima la volontà di contestare la pronuncia appellata. Ne segue che è viziata la sentenza che dichiari inammissibile l’appello per aspecificità senza confrontarsi con le ragioni decisorie oggetto di impugnazione.
Il Fatto
Il contribuente ha impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Agrigento un avviso di accertamento per IMU relativo all’anno 2013, notificato dal Comune. Ha dedotto l’illegittimità della procedura notificatoria, il difetto di motivazione con violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990 e dell’art. 7 legge n. 212/2000, il difetto del presupposto impositivo soggettivo e la decadenza del potere accertativo.
La Commissione provinciale ha rigettato il ricorso con sentenza depositata il 01.07.2021. Il contribuente ha proposto appello e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia ha rigettato il gravame, ritenendo inammissibile la semplice riproposizione dei motivi già esaminati e respinti, in violazione del principio di specificità. Avverso tale pronuncia il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; l’amministrazione intimata non ha depositato controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura la violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992 e degli art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e art. 118 disp. att. cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Il ricorrente contesta che la Corte di seconde cure abbia omesso di esaminare il contenuto effettivo dell’atto di appello, nel quale erano state formulate critiche puntuali alla sentenza impugnata.
La Corte di legittimità ritiene il motivo fondato. Richiamando un orientamento consolidato, osserva che la riproposizione delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione assolve l’onere di impugnazione specifica quando il dissenso investe la decisione nella sua interezza e le ragioni di censura sono ricavabili in termini inequivoci dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso. Viene richiamata, tra le altre, Cass. n. 32954 del 2018 e Cass. n. 25191 del 2024.
La specificità dei motivi non può prescindere dal confronto con il decisum oggetto di impugnazione. La norma tributaria deve essere interpretata restrittivamente, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia: occorre consentire l’effettività del sindacato sul merito ove l’atto esprima comunque la volontà di contestare la pronuncia di primo grado. La specificità non è esclusa dalla riproposizione delle argomentazioni già dedotte, quando queste esprimono di per sé le ragioni di critica della sentenza appellata.
Alla luce di tale orientamento, la decisione impugnata risulta affetta dal vizio dedotto, non dando conto delle ragioni decisorie oggetto di appello. Il primo motivo è quindi accolto.
Il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 2948 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per l’eccezione di prescrizione del credito IMU. La Corte lo dichiara inammissibile per assorbimento: la pronuncia impugnata non ha statuito nel merito, risolvendo tutto con il rilievo dell’aspecificità. Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità, abbia impropriamente inserito argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha interesse ad impugnarle, secondo Cass. Sez. Un. n. 3840 del 2007. La questione potrà essere riproposta davanti al giudice del rinvio.
Nota della Redazione
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