Decadenza ex art. 47 d.P.R. 639/70 rilevabile d’ufficio anche per benefici amianto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4923 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dall’azione prevista dall’art. 47 d.P.R. n. 639/1970 è rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato del procedimento, con il solo limite del giudicato, anche quando l’eccezione sia stata proposta dal resistente per la prima volta all’udienza di discussione e non con l’atto di appello. Il rilievo officioso è precluso solo da una statuizione esplicita del giudice di primo grado che abbia negato quella stessa decadenza; non lo è dalla pronuncia che abbia escluso una diversa decadenza, relativa alla domanda amministrativa ad altro ente. La decadenza non è soggetta a interruzione: non può impedirla la domanda amministrativa proposta a un ente diverso da quello tenuto alla prestazione, potendo essere impedita solo dalla proposizione della domanda giudiziale.
Il Fatto
Due lavoratori convenivano in giudizio l’Inps per ottenere il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dall’art. 13, comma 8, legge n. 257/1992 per l’esposizione ultradecennale all’amianto. Il giudice di primo grado accoglieva la domanda; la Corte d’appello di Napoli, in riforma, la rigettava rilevando la decadenza dall’azione.
Secondo il giudice d’appello la decadenza, oltre a essere applicabile anche alla richiesta dei benefici da esposizione all’amianto, era rilevabile d’ufficio, nonostante non fosse stata esaminata dal primo giudice. Il dies a quo del termine triennale era individuato nella presentazione della domanda amministrativa all’Inps. I lavoratori ricorrono per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione degli artt. 112 e 329 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ., sostenendo che l’eccezione di decadenza sarebbe stata proposta dall’Inps solo all’udienza di discussione e che si sarebbe formato un giudicato sulla non necessità della domanda amministrativa.
La Corte ritiene il motivo infondato. La decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970 è rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato del procedimento con il solo limite del giudicato, come affermato da Cass. n. 28639/2018. È quindi irrilevante che l’eccezione sia stata proposta non con l’atto d’appello ma solo all’udienza di discussione.
Quanto al dedotto giudicato, il primo giudice si era pronunciato non sulla decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970, rimasta estranea althemadel thema decidendum, bensì sulla diversa questione della decadenza legata alla domanda amministrativa all’Inail ai sensi dell’art. 47 d.l. n. 269/2003. Tale statuizione, non riguardando la decadenza poi applicata, non può avere valore di giudicato ai fini di precluderne il rilievo.
Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e della disciplina richiamata: la Corte avrebbe omesso di esaminare la tesi difensiva secondo cui la decadenza sarebbe stata interrotta dalla successiva domanda all’Inps proposta entro il triennio. Anche questo motivo è infondato. Non sussiste omessa pronuncia, poiché l’accoglimento dell’eccezione di decadenza comporta il rigetto implicito delle tesi difensive incompatibili con essa, secondo Cass. n. 14486/2004 e Cass. n. 24953/2020.
La Corte esclude inoltre che la successiva domanda amministrativa all’Inail, presentata entro il triennio, possa interrompere la decadenza. Questa può essere impedita solo dalla proposizione della domanda giudiziale, non da una domanda rivolta a un ente diverso da quello tenuto alla prestazione, richiamando Cass. n. 9230/2021 e il principio per cui la decadenza non è soggetta a interruzione (Cass. n. 26309/2017, Cass. n. 18555/2009). Il ricorso è respinto, senza pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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