Giudicato amministrativo e autosufficienza del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7065 del 15.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato esterno, in quanto provvisto di vis imperativa e di indisponibilità per le parti, va assimilato agli elementi normativi: la sua interpretazione è quindi effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme, con conseguente sindacabilità degli eventuali errori interpretativi sotto il profilo della violazione di legge. Ne consegue che il ricorrente che denunci il travisamento del giudicato deve rispettare gli oneri di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366, n. 4, e 369, n. 4, cod. proc. civ., trascinando le parti essenziali del giudicato e indicandone la collocazione, senza poter ricorrere al mero rinvio per relationem. In mancanza, il ricorso è inammissibile, perché la Corte non può essere chiamata a ricercare gli atti, ma solo a verificarli ex actis.
Il Fatto
Il ricorrente aveva partecipato a un concorso per esami bandito per il conferimento di venti posti di dirigente nel ruolo tecnico del servizio ispettivo di un’autorità amministrativa. Collocatosi al 28° posto della graduatoria, aveva chiesto di essere assunto in seguito alle rinunce e alle decadenze intervenute tra i vincitori, ma l’amministrazione aveva respinto la richiesta; il giudice amministrativo, adito, aveva annullato il diniego di scorrimento della graduatoria. Il ricorrente aveva poi agito davanti al giudice ordinario per ottenere la decorrenza giuridica del rapporto dirigenziale e il risarcimento delle differenze retributive.
Il Tribunale aveva riconosciuto il diritto alla retrodatazione; la Corte di Appello, in parziale accoglimento del gravame dell’amministrazione, aveva fissato la decorrenza al 20.7.2001, escludendo la retrodatazione al dicembre 1999 o alla data del ricorso al TAR, sul rilievo della formazione di un giudicato di rigetto su tali domande. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo e il travisamento del giudicato amministrativo.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione del giudicato esterno come elemento normativo. Da qui la conseguenza processuale: la sua interpretazione non segue i criteri degli atti e dei negozi giuridici, ma quelli dell’esegesi delle norme secondo gli artt. 12 disp. prel. cod. civ., con sindacabilità degli errori interpretativi per violazione di legge, come affermato dalle Sezioni Unite n. 11501/2008 e da Cass. n. 30838/2018.
Su questo piano astratto il motivo sarebbe stato ammissibile. Il ricorso, tuttavia, non rispetta gli oneri di specificazione e allegazione imposti dagli artt. 366, n. 4, e 369, n. 4, cod. proc. civ.: non trascrive la parte del giudicato di cui lamenta il travisamento e non ne localizza il contenuto, sicché la Corte non è posta in condizione di verificarne la fondatezza.
Il principio è consolidato. L’esercizio del potere-dovere di esame diretto degli atti resta subordinato alle regole di ammissibilità e procedibilità del codice di rito, in nulla derogate dall’estensione ai profili di fatto della cognizione del giudice di legittimità (Sezioni Unite n. 8077/2012). La parte deve indicare in modo specifico i fatti processuali all’origine dell’errore e riportare gli atti rilevanti nelle parti essenziali; il rinvio per relationem non è sufficiente, perché la Corte deve valutare ex actis e non ricercare gli atti (Sezioni Unite n. 20181/2019; Cass. n. 20924/2019).
Né vale il deposito della richiesta di trasmissione del fascicolo, se manca l’indicazione dell’esatta sede in cui il documento è rinvenibile (Sezioni Unite n. 25038/2013). La Corte richiama la decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo del 28 ottobre 2021, Succi e altri contro Italia, che ha escluso il contrasto dell’orientamento sull’autosufficienza del ricorso con il diritto di accesso al giudice superiore, e le Sezioni Unite n. 8950 del 18 marzo 2022, che hanno escluso la necessità dell’integrale trascrizione degli atti, ma confermato l’esigenza di una chiara individuazione del loro contenuto.
Nel caso concreto tale individuazione manca, e il ricorso è inammissibile. Seguono la condanna alle spese e l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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