Rimborso ritenute su pensione restituita: termine dal fatto sopravvenuto (Cass. civ. Sez. V n. 7960 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso delle somme non dovute versate dal sostituto d’imposta, l’impossibilità per il contribuente di recuperare per intero le imposte indebitamente trattenute mediante il meccanismo compensativo della deduzione dell’onere dalla complessiva base imponibile, nei limiti della capienza, previsto dall’art. 10, comma 1, lett. d-bis), t.u.i.r. vigente ratione temporis, ovvero il mancato esercizio di tale facoltà, non preclude il ricorso all’ordinaria procedura di rimborso dei versamenti diretti ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, mediante domanda presentata nel termine decadenziale. In tema di rimborso di imposte dirette, per l’ipotesi di imposta che, pur legittimamente corrisposta a mezzo di ritenuta alla fonte all’atto del pagamento della prestazione che ne costituisce il presupposto, sia risultata indebita in ragione del successivo accertamento che quest’ultima non è dovuta, con conseguente obbligo di restituzione al soggetto erogatore, trova applicazione l’art. 38 cit. e non l’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992, di carattere residuale. Il dies a quo per la domanda di rimborso non coincide con quello in cui è stata eseguita la ritenuta, ma con quello in cui il contribuente è tenuto alla restituzione della prestazione principale.

Il Fatto

Il contribuente aveva percepito dall’Inps, per gli anni dal 2002 al 2006, un trattamento pensionistico assoggettato a ritenuta alla fonte. Nel 2012 l’ente ne accertava la non spettanza e revocava la prestazione. Dal 2013 il contribuente restituiva le somme indebite mediante un piano concordato, con decurtazione mensile sulla pensione, calcolato al lordo delle imposte già trattenute.

Con istanza del 25 maggio 2015 chiedeva all’Agenzia delle entrate il rimborso dell’importo corrispondente alle ritenute applicate sull’intero trattamento percepito. Avverso il silenzio-rifiuto proponeva ricorso. La C.t.p. di Benevento lo accoglieva e la C.t.r. Campania rigettava l’appello dell’Ufficio. L’Agenzia ricorreva per cassazione.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda le modalità con cui il contribuente, tenuto a restituire all’ente erogatore somme che avevano concorso a formare l’imponibile in anni precedenti e avevano subito ritenute alla fonte, può recuperare le imposte già trattenute quando la restituzione avviene al lordo.

La Corte ricostruisce l’evoluzione normativa. L’art. 10, comma 1, lett. d-bis), t.u.i.r., introdotto dall’art. 5 d.lgs. n. 314 del 1997, aveva previsto la deducibilità delle somme restituite al soggetto erogatore. La legge n. 147 del 2013 ha poi affiancato alla deduzione la possibilità di chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto, disciplinata dal d.m. 5 aprile 2016. L’art. 150 d.l. n. 34 del 2020 ha introdotto la restituzione al netto della ritenuta.

Esclusa l’applicabilità delle discipline successive alla fattispecie, la Corte affronta la tesi erariale secondo cui la deduzione ex art. 10 sarebbe l’unico strumento di recupero. La tesi non è condivisa: il mancato esercizio della facoltà di deduzione non preclude il ricorso all’ordinaria procedura di rimborso, ribadendo l’orientamento già espresso (Cass. n. 24650 del 2021).

Quanto al termine, si applica l’art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, norma di portata generale che presidia sia l’imposta originariamente non dovuta sia quella divenuta indebita in un momento successivo. Il dies a quo non coincide con la data della ritenuta: all’epoca il pagamento era dovuto e il contribuente non aveva titolo per chiederne il rimborso. Solo con l’accertamento della non spettanza della prestazione è sorto il diritto alla restituzione.

La Corte conferma infine la legittimazione del sostituito all’azione di rimborso e nega che l’istanza richieda la prova dell’integrale restituzione al lordo. La censura sulle modalità di recupero attuate dall’Inps è invece inammissibile, perché sollecita una rivalutazione dei fatti riservata al giudice di merito. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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