Direttore dei lavori responsabile per omessa direttiva sulla guaina protettiva (Cass. civ. Sez. III n. 9572 del 09.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità professionale del direttore dei lavori, il professionista nominato dal committente è tenuto a utilizzare la diligentia quam in concreto e a impartire tutte le direttive tecniche necessarie a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi. La scelta di applicare una guaina impermeabilizzante sulla platea di fondazione e sui tramezzi interni, in presenza di una falda acquifera freatica, costituisce un’opzione tecnica rientrante nella competenza del direttore dei lavori e non una operazione elementare imputabile esclusivamente all’impresa esecutrice. Il professionista che ometta tale direttiva risponde dei vizi, e su di lui grava l’onere della prova di avere correttamente adempiuto la propria obbligazione, non essendo sufficiente invocare una presunta inutilità della direttiva non impartita.
Il Fatto
Una società committente ha commissionato la costruzione di due immobili destinati a civile abitazione, avvalendosi di un progettista e direttore dei lavori e di un’impresa esecutrice. Dopo un accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c., la committente ha agito per il risarcimento dei danni derivanti da vizi di costruzione, consistenti nella risalita di umidità dal sottosuolo.
Il Tribunale di Prato ha accolto parzialmente la domanda verso il direttore dei lavori, rigettando quelle verso l’esecutore e la domanda di garanzia verso l’assicuratrice. La Corte d’appello di Firenze, in riforma, ha rigettato integralmente ogni domanda verso il professionista, accogliendo la riconvenzionale di quest’ultimo. La committente ha proposto ricorso per cassazione; il direttore dei lavori ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto i primi due motivi del ricorso principale, incentrati sulla responsabilità professionale del direttore dei lavori. Il giudice di merito aveva qualificato la posa della guaina come operazione elementare del buon costruire, imputabile all’impresa esecutrice, sollevando il professionista da ogni responsabilità per la fase esecutiva.
Richiamando consolidati principi, la Corte ha ribadito che il direttore dei lavori, pur operando nell’ambito di un’obbligazione di mezzi, deve impiegare le proprie competenze tecniche per garantire il risultato atteso dal committente. Rientrano nei suoi obblighi l’accertamento della conformità dell’opera al progetto e alle regole della tecnica e l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici. Sul punto la Corte ha richiamato il precedente della Sez. 2 n. 4366 del 27.02.2006, relativo proprio a infiltrazioni d’acqua per omessa posa di prodotti impermeabilizzanti.
La sentenza impugnata è apparsa anche logicamente contraddittoria. La corte territoriale aveva escluso la responsabilità del professionista perché non sarebbe stato “dimostrabile” che la direttiva, se impartita, sarebbe stata seguita. La Corte ha ritenuto tale affermazione apodittica, non essendo indicati concreti elementi che inducessero a presumere la disattenzione della committente; deve invece presumersi che le direttive del direttore dei lavori siano normalmente seguite.
Decisivo è il profilo dell’onere probatorio: spettava al direttore dei lavori, quale obbligato, provare di avere impartito la corretta direttiva tecnica. La mancanza di indicazioni nel registro di cantiere avrebbe dovuto risolversi in suo danno. In caso di mancata osservanza, il professionista ha l’onere di rilevarla e di sospendere i lavori, o di rifiutarsi di proseguire l’incarico.
Quanto al terzo motivo, relativo alla qualificazione dell’appalto “a regia” e alla posizione dell’esecutore, la Corte lo ha rigettato, trattandosi di accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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