Appello tributario: basta la contrapposizione alla sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. V n. 11981 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, va interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia. Deve quindi consentirsi l’effettività del sindacato sul merito ogni volta che nell’atto sia espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado. La riproposizione delle ragioni già poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo, o della dedotta legittimità dell’accertamento per l’Amministrazione finanziaria, assolve l’onere di impugnazione specifica quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci. Il giudice d’appello che dichiari inammissibile il gravame non può nel contempo statuire sul merito, perché con quella declaratoria si spoglia della potestas iudicandi, con conseguente carattere ad abundantiam delle argomentazioni svolte.

Il Fatto

Un concessionario della riscossione propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, aveva rigettato il proprio appello. Il gravame riguardava un avviso di iscrizione ipotecaria su beni immobili inseriti in fondo patrimoniale, conseguente a cartelle esattoriali emesse per crediti erariali, contributi previdenziali e contravvenzioni al codice della strada.

Il giudice di appello aveva respinto l’impugnazione per mancanza di motivi specifici, ritenendo che le censure del concessionario riproducessero le argomentazioni già svolte in primo grado. Nel merito aveva condiviso la decisione della Commissione tributaria provinciale, che aveva ritenuto illegittima l’iscrizione perché misura cautelare non strumentale all’espropriazione e perché i crediti tributari e previdenziali erano estranei ai bisogni della famiglia. Il contribuente è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via logicamente prioritaria il secondo motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/92. Il giudice del gravame, osserva, ha sostanzialmente ritenuto inammissibile l’appello per difetto di specificità, salvo poi statuire anche sul merito della controversia.

Il principio applicato è consolidato: nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi è disposizione eccezionale, che limita l’accesso alla giustizia, e va interpretata restrittivamente ai sensi dell’art. 14 disp. prel. cod. civ.. La Corte richiama sul punto Cass., sez. 5, n. 27784 del 2020, Cass. n. 707 del 2019, Cass. sez. 5, n. 20745 del 2019, Cass. sez. 5, n. 32954 del 2018, Cass. sez. 5, n. 19896 del 2021 e Cass. sez. 5, n. 25917 del 2022.

La riproposizione delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione, in contrapposizione alle argomentazioni del giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e quando, dall’atto di gravame interpretato nel complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, anche per implicito, in termini inequivoci. Non è quindi sufficiente che l’appellante ripeta le difese di primo grado, ma è necessario che quelle difese si pongano in contrasto con la motivazione della sentenza impugnata.

La Corte verifica l’atto di gravame, riprodotto in ricorso, e vi rinviene la contestazione del difetto di giurisdizione per le pretese non tributarie, la tesi dell’ipoteca esattoriale quale atto propedeutico e conservativo, non atto dell’esecuzione forzata, e il rilievo sull’inversione dell’onere della prova in ordine all’estraneità dei debiti ai bisogni della famiglia. Da qui la conclusione che le doglianze erano in contrapposizione alle argomentazioni della sentenza di prime cure.

Il giudice del gravame, inoltre, ha erroneamente statuito anche sul merito dopo aver dichiarato l’inammissibilità, così spogliandosi della potestas iudicandi. Le argomentazioni sul merito diventano perciò ad abundantiam e prive di incidenza sulla decisione, come precisato da Sez. un. n. 24469 del 2013, Sez. I, ord. n. 11675 del 2020 e Sez. un. n. 2155 del 2021. Il secondo motivo è accolto, assorbiti i restanti, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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