Controllo giudiziario volontario prova impugnazione TAR divieto sanzioni senza lesione (Cass. pen. Sez. VI n. 30378 del 08.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La prova dell’avvenuta impugnazione innanzi al giudice amministrativo del provvedimento prefettizio non costituisce requisito espresso di inammissibilità della richiesta di ammissione al controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, sicché l’omesso deposito della relativa documentazione non può fondare una declaratoria de plano di inammissibilità. L’inammissibilità della richiesta, quale sanzione processuale tipica, attiene alle irregolarità concernenti la costituzione del rapporto processuale — legittimazione, forma, termine, interesse — e non può essere estesa oltre le previsioni espresse. Ne deriva che la declaratoria di inammissibilità senza contraddittorio, adottata sul presupposto di un requisito non previsto dalla legge, integra violazione del diritto di difesa e impone un’interpretazione conforme al principio di proporzione e al canone di accesso alla giustizia.
Il Fatto
Una società aveva chiesto al Tribunale il controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, in un contesto segnato da una comunicazione antimafia interdittiva e dal divieto di prosecuzione dell’attività. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda per due ragioni: la mancata produzione della documentazione attestante la notifica alla Prefettura del ricorso al T.a.r. e la non reiterabilità della misura, essendo la società già stata ammessa a un precedente controllo volontario conclusosi positivamente.
La Corte di appello aveva confermato l’inammissibilità, ritenendo non necessario alcun contraddittorio e rilevando il difetto documentale. La società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 e la confusione tra presupposto di legge e prova dell’onere.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione muove da un dato non contestato: il provvedimento con cui il tribunale delle misure di prevenzione nega il controllo giudiziario è impugnabile con ricorso alla Corte di appello anche nel merito, secondo Sezioni Unite n. 46898 del 2019. In caso di inammissibilità dell’impugnazione, l’art. 591, comma 2, cod. proc. pen. consente al giudice del gravame di dichiararla anche d’ufficio.
Poiché il legislatore non ha predisposto alcuno schema procedimentale specifico, trova applicazione il modello generale del procedimento in camera di consiglio dell’art. 127 cod. proc. pen.. Il comma 9 di tale disposizione consente di dichiarare l’inammissibilità “anche senza formalità”, espressione che, per la giurisprudenza richiamata (Sez. II n. 24808 del 2020; Sez. III n. 745 del 2018), va letta nel senso che il provvedimento può fondarsi sulle sole allegazioni della parte, senza contraddittorio.
La Corte chiarisce però il limite di tale meccanismo: l’inammissibilità deve essere prevista come sanzione specifica espressa e riguarda le irregolarità attinenti alla costituzione del rapporto processuale, cioè profilo oggettivo e soggettivo della ritualità della richiesta, legittimazione, forma, termine, interesse. Non è dunque consentito estendere la declaratoria de plano a requisiti che la legge non contempla.
Nel caso concreto il rigetto era derivato solo dall’inammissibilità dichiarata senza contraddittorio dal Tribunale, per non avere la parte depositato, con l’atto introduttivo, la documentazione dell’avvenuta impugnazione in sede amministrativa. Il ragionamento è viziato sotto due profili: la prova dell’impugnazione non è prevista dall’art. 34-bis, comma 6 come requisito espresso di inammissibilità; e la parte aveva comunque indicato nella richiesta il numero di ruolo del giudizio amministrativo pendente, sicché esisteva quanto meno un principio di prova.
La Corte afferma quindi la necessità di un’interpretazione che scongiuri sanzioni senza lesione, rispetti il principio di proporzione e rifugga da eccessi formalistici capaci di svuotare diritti fondamentali e garanzie soggettive. Il decreto è annullato con rinvio alla Corte di appello per un nuovo giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.