Notifica al difensore senza verifica del domicilio eletto: nullità assoluta (Cass. pen. Sez. II n. 32022 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione del decreto di citazione a giudizio effettuata al difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., in mancanza della preventiva verifica dell’inidoneità del domicilio eletto dall’imputato, integra una nullità assoluta a rilevabilità permanente, deducibile per la prima volta in sede di legittimità. In tal caso la notifica all’imputato è da considerarsi omessa, non potendosi attribuire efficacia alla presunzione di conoscenza fondata sul rapporto fiduciario con il difensore, unico destinatario dell’atto. Diversamente, quando la notifica sostitutiva sia riconducibile alla procedura dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., perché preceduta da una prima notifica personale andata a buon fine, l’omessa notifica presso il domicilio successivamente eletto configura una nullità generale a regime intermedio, soggetta ai relativi oneri di deduzione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli confermava la responsabilità dell’imputato per i reati di truffa, minaccia e insolvenza fraudolenta. Secondo l’accusa, l’uomo aveva pubblicato su una pagina dedicata alle compravendite online l’offerta di vendita di cassette in legno, incassando una somma senza consegnare la merce, e aveva poi contattato la persona offesa con propositi minacciosi.
Il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo, quale primo motivo, la nullità del decreto di citazione in appello per essere stato notificato al difensore di fiducia ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., anziché presso il domicilio dichiarato dall’imputato. Gli ulteriori motivi investivano il merito della responsabilità e il trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione della vocatio in ius ricostruendo la distinzione tra citazione omessa e citazione irregolare. La nullità assoluta e insanabile dell’art. 179 cod. proc. pen. ricorre solo quando la notificazione sia stata omessa o, eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato. Alla mera violazione delle modalità esecutive consegue invece la sanatoria dell’art. 184 cod. proc. pen., secondo il consolidato insegnamento delle Sezioni Unite n. 119 del 27/10/2004.
Il percorso valutativo impone due passaggi: verificare se la citazione sia omessa o irregolare, e, nel secondo caso, accertare se abbia comunque prodotto la conoscenza dell’atto. Tale schema va seguito anche quando la notifica avvenga mediante la procedura dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., che legittima la notifica sostitutiva al difensore quando sia impossibile perfezionarla presso il domicilio eletto. La Corte sottolinea che l’elezione di domicilio attribuisce all’accusato la responsabilità dell’idoneità del luogo indicato, ma la notifica mediata presuppone una rigorosa verifica dell’impossibilità di eseguire la notifica presso quel domicilio.
Il Collegio dà continuità all’orientamento che qualifica il vizio come nullità assoluta. Ove manchi il controllo sull’idoneità del domicilio eletto, la notifica mediata non ha base legale e si risolve nella consegna dell’atto a persona diversa dall’imputato, cioè in una omessa citazione. Non vale a sanare il vizio la presunzione di circolazione delle informazioni tra imputato e difensore, poiché la conoscenza effettiva ha efficacia sanante solo quando la notifica sia irregolare, non quando sia del tutto omessa.
La Corte distingue, però, la diversa ipotesi della notifica al difensore di fiducia riconducibile all’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. Quando esiste una prima notifica personale andata a buon fine, l’omessa notifica presso il domicilio successivamente eletto integra una nullità generale a regime intermedio, sanabile e non deducibile per la prima volta in Cassazione, come affermato dalle Sezioni Unite n. 19602 del 27/03/2008 e n. 58120 del 22/06/2017. È dunque decisiva la matrice della notifica sostitutiva.
Nel caso concreto, il decreto di citazione era stato notificato al difensore di fiducia senza la preventiva verifica dell’idoneità del domicilio dichiarato dall’imputato. Il vizio integra una nullità assoluta, non soggetta agli oneri di devoluzione propri delle nullità a regime intermedio. La Corte annulla pertanto la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.