Daspo urbano: legittima l’individuazione delle aree per relationem nel regolamento comunale (Cass. pen. Sez. I n. 33739 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso alle aree urbane di cui all’art. 10 d.l. n. 14 del 2017, convertito dalla legge n. 48 del 2017, può essere adottato dal Questore anche quando l’individuazione delle zone interdette sia operata per relationem dal regolamento di polizia urbana, mediante perimetrazione di un’area ampia. L’indicazione preventiva e astratta delle zone, attuata dal regolamento comunale, è pienamente consentita dalla norma, che demanda ai regolamenti l’individuazione di “aree urbane” e non di singole strade, piazze o vicoli. La delimitazione preventiva dell’area è funzionale alla massima comprensibilità e conoscibilità del divieto, mentre una elencazione analitica delle singole vie produrrebbe l’effetto opposto. Il sindacato sulla legittimità della perimetrazione, involgendo valutazioni di fatto, è estraneo al giudizio di legittimità.
Il Fatto
La Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città che aveva ritenuto il ricorrente colpevole del reato di cui all’art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017, per non aver ottemperato al divieto di accesso alle aree urbane emesso dal Questore e notificatogli nel marzo 2020, essendo stato sorpreso in un luogo a lui interdetto. Previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l’imputato era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto, oltre al pagamento delle spese processuali.
Avverso la sentenza di secondo grado il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: la mancata traduzione, in lingua a lui nota, dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione diretta a giudizio; la mancanza di motivazione del provvedimento questorile; la richiesta di disapplicazione del regolamento di polizia urbana del Comune di Genova, per asserita illegittima individuazione dell’area interdetta. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la doglianza sulla mancata traduzione degli atti processuali. Il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 143, 178, lett. c), 180 e 125 cod. proc. pen., sostenendo che la conoscenza della lingua italiana non potesse desumersi dalla sottoscrizione di un verbale di elezione di domicilio o dall’uso di espressioni offensive verso gli agenti. La Corte territoriale, però, aveva fornito ampio ed esaustivo riscontro, valorizzando la lunga permanenza del ricorrente in Italia, la dichiarazione di comprendere l’italiano resa nel verbale di identificazione e la presenza dell’interprete, in altro procedimento, in via meramente prudenziale.
La Corte di cassazione rileva che la difesa si limita a riproporre pedissequamente il motivo di gravame, senza superare la soglia della doglianza generica. Il ricorso non può fondarsi su motivi che ripetano le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice dell’appello: tali motivi sono non specifici. La mancanza di specificità va apprezzata non solo per la genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, con conseguente inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen..
Sul secondo e terzo motivo, trattati congiuntamente per la loro unitaria scaturigine, la Corte affronta il tema centrale. La difesa contestava l’eccessiva estensione e genericità dell’area delimitata dal regolamento comunale, invocandone la disapplicazione. La Corte osserva che il daspo urbano può essere adottato quando il fatto di trovarsi in condizioni di ubriachezza sia posto in essere nelle aree indicate dalla norma, e che l’art. 9, terzo comma, d.l. n. 14 del 2017 demanda ai regolamenti di polizia urbana l’individuazione non di singole strade, bensì di “aree urbane”.
Ne deriva che l’indicazione preventiva e astratta delle zone, attuata per il tramite del regolamento comunale, deve reputarsi pienamente consentita. La perimetrazione dell’intero centro storico, delimitato da una serie di strade che lo circondano, costituisce un’operazione descrittiva indispensabile per la massima comprensibilità e conoscibilità dell’estensione dell’area; un’elencazione certosina delle singole vie sarebbe sostanzialmente inattuabile e produrrebbe il contrario effetto di scarsa comprensibilità. La richiesta di disapplicazione, involgendo una valutazione prettamente incentrata sul fatto, è estranea al giudizio di legittimità.
La Corte esclude infine le lamentate carenze motivazionali del provvedimento questorile, adeguatamente motivato anche mediante il riferimento alla pericolosità sociale del destinatario, agli episodi di ubriachezza, ai comportamenti aggressivi e alle condotte moleste. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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