Riesame sequestro mai eseguito: interesse solo con blocco bancario allegato (Cass. pen. Sez. III n. 34062 del 17.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo presuppone l’avvenuta esecuzione del provvedimento, poiché l’art. 324, comma 1, cod. proc. pen. individua il dies a quo del termine nella data di esecuzione o in quella di conoscenza dell’avvenuto sequestro, delimitando così anche la concreta proponibilità dell’impugnazione. Tuttavia, il sequestro preventivo di somme giacenti su conto corrente, ancorché formalmente non eseguito, può produrre l’effetto di indisponibilità dei beni già nel momento in cui l’istituto bancario proceda autonomamente al blocco dell’operatività del conto, facendo sorgere in capo al destinatario l’interesse ad impugnare. In tale evenienza incombe su chi impugna, a pena di inammissibilità, l’onere di allegare la sussistenza dell’interesse, ai sensi degli artt. 568, comma 4, e 581, comma 1, lettera d), cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Latina, con ordinanza del 16/01/2025, dichiarava inammissibile l’istanza di riesame proposta nell’interesse dell’indagato avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del medesimo Tribunale in data 18/11/2024. Il giudice rilevava che il sequestro non era ancora stato eseguito e che, pertanto, difettava l’interesse all’impugnazione.
L’indagato ricorreva per cassazione deducendo violazione dell’art. 324 cod. proc. pen. Sosteneva che la Guardia di Finanza aveva notificato il decreto di sequestro in data 5/12/2024, senza redigere immediatamente il verbale di esecuzione, e che in data 9/12/2024 gli istituti bancari avevano congelato le somme giacenti, per un importo di euro 45.179,38. Il verbale di esecuzione era stato notificato solo il 17/1/2025, il giorno successivo all’udienza di trattazione del riesame. Il ricorrente contestava che fosse suo onere allegare i verbali di esecuzione, non ancora formati.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal dato testuale dell’art. 324, comma 1, cod. proc. pen., che fissa il termine per il riesame nella data di esecuzione del provvedimento o in quella della diversa conoscenza dell’avvenuto sequestro. Da tale indicazione si ricava che l’impugnazione presuppone l’esecuzione: solo da quel momento possono validamente attivarsi gli strumenti di reazione avverso il provvedimento ablativo (Sez. 6 n. 269875 del 2017).
Il riferimento è alle Sezioni Unite “Marseglia” del 2006, che avevano affermato come, ai fini della decorrenza del termine, occorra fare riferimento al momento dell’esecuzione del sequestro. Ne segue che è inammissibile la richiesta di riesame avverso un decreto non ancora eseguito, difettando un interesse concreto e attuale. È la morfologia delle misure cautelari reali a rendere indispensabile l’effetto di restituzione quale connotato essenziale dell’interesse ad impugnare.
La Corte richiama poi l’orientamento che ammette una diversa lettura: il sequestro di somme giacenti su conto corrente, pur formalmente non eseguito, può produrre l’indisponibilità dei beni già quando l’istituto bancario, messo sull’avviso dalla polizia giudiziaria, dia esecuzione anticipata al sequestro mediante il blocco dei conti. In tal caso gli effetti sono parificabili a quelli derivanti dall’esecuzione del provvedimento giudiziario.
Nel caso concreto, però, la Corte rileva che al momento della proposizione dell’istanza di riesame e della decisione il sequestro non aveva avuto formale esecuzione. Il blocco bancario non era stato dedotto dall’indagato in sede di riesame — né nell’atto, né in memoria, né nel verbale di udienza — pur esistendo uno specifico onere di allegazione. Sul punto la Corte richiama il precedente secondo cui è onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, oltre all’avvenuta esecuzione del sequestro, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a vincolo (Sez. 3 n. 3602 del 2019; conformi Sez. 3 n. 13283 del 2021). L’interesse non può presumersi dalla legittimazione ad impugnare.
Correttamente, dunque, il Tribunale aveva dichiarato l’impugnazione inammissibile per carenza di interesse. Il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle sole spese processuali, non ravvisandosi colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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