Rescissione del giudicato: il termine decorre dalla conoscenza della sentenza (Cass. pen. Sez. II n. 36288 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rescissione del giudicato, il termine di trenta giorni previsto a pena di decadenza dall’art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen., nel testo novellato dalla riforma Cartabia, decorre dal momento in cui il condannato ha avuto conoscenza non del contenuto della sentenza o degli atti su cui essa si fonda, ma degli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio, dell’autorità che lo ha emesso e della condanna inflitta. Irrilevante è la cognizione dell’apparato motivazionale, poiché i presupposti dell’istituto attengono alla mancata conoscenza della pendenza del processo e non al merito. L’istante è tenuto ad allegare in modo rigoroso elementi oggettivi idonei a comprovare la tempestività della domanda; non basta l’allegazione di una data non verificabile.

Il Fatto

La ricorrente era stata dichiarata responsabile, con sentenza del Tribunale di Livorno, di rapina aggravata e lesioni personali e condannata alla pena di cinque anni e sei mesi di reclusione, oltre multa. La pronuncia, confermata in appello, era divenuta irrevocabile.

Nel marzo 2025 la condannata aveva depositato istanza di rescissione del giudicato. La Corte di appello di Firenze l’aveva dichiarata inammissibile per tardività, rilevando che la difesa si era limitata a documentare la ricezione, il 10 marzo 2025, della copia della sentenza di appello trasmessa dalla cancelleria su espressa richiesta. Tale circostanza presupponeva una conoscenza anteriore, ma non databile. Avverso l’ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., lamentando l’inosservanza dell’art. 603 cod. proc. pen. e la mancanza di prova sul momento della conoscenza della sentenza.

Il vizio di motivazione non è deducibile con riferimento a questioni di diritto, quale la tempestività dell’istanza rispetto al termine previsto a pena di decadenza, nemmeno quando la soluzione adottata dal giudice sia erronea: in tal caso occorre dedurre la violazione di legge. La Corte richiama sul punto Sezioni Unite n. 29541 del 2020. Nel caso concreto il vizio era stato bensì prospettato, ma in modo inconferente, evocando l’art. 603 cod. proc. pen., che disciplina la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello e non ha alcun rapporto con la rescissione del giudicato.

Il ricorso è, in ogni caso, manifestamente infondato. L’art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dal d.lgs. n. 150/2022, fissa il decorso del termine dalla conoscenza della sentenza e non più da quella del procedimento. La Corte richiama Sez. II n. 14510 del 2025, secondo cui il termine decorre dal momento in cui il condannato ha contezza degli estremi del provvedimento, dell’autorità che lo ha emesso e della condanna inflitta, uniche informazioni necessarie per individuare la Corte territoriale e l’oggetto del rimedio.

La sostituzione della locuzione “procedimento” con “sentenza” indica che il legislatore ha inteso individuare il dies a quo nel momento in cui il condannato ha avuto contezza dell’effettiva esistenza del provvedimento che ha concluso il giudizio, a prescindere dal suo contenuto valutativo. Quanto all’onere allegatorio, la Corte richiama Sez. V n. 17171 del 2024 e Sez. II n. 7485 del 2018: l’istante deve indicare elementi oggettivi; la mera allegazione di una data non verificabile lascerebbe alla discrezionalità del condannato la scelta del momento di conoscenza, aggirando la disciplina.

Nel caso concreto nessun elemento oggettivo consentiva di verificare la tempestività: la comunicazione allegata provava la ricezione della copia il 10 marzo 2025, e dunque una conoscenza anteriore ma non databile; né la richiesta di trasmissione del 5 marzo 2025 giovava, poiché dimostrava una conoscenza ancora precedente, ma pur sempre non collocabile nel tempo. All’inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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