Sequestro probatorio, l’indagato può sempre chiedere il riesame (Cass. pen. Sez. III n. 37350 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro probatorio, la legittimazione dell’indagato a proporre richiesta di riesame non è condizionata alla titolarità di un diritto reale o personale sul bene, né a un interesse alla sua restituzione. L’interesse a impugnare ha natura processuale e difensiva e consiste nel diritto di rimuovere un atto che incide sulla formazione del quadro probatorio a carico dell’indagato. Ne deriva che il difensore, munito di sola nomina fiduciaria, è legittimato a proporre l’impugnazione in nome e per conto dell’indagato, senza necessità di procura speciale. È errata, pertanto, l’estensione al sequestro probatorio dei principi elaborati in materia di sequestro preventivo, che legano la legittimazione a un interesse concreto e attuale alla restituzione del bene.
Il Fatto
Il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del riesame, ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse la richiesta di riesame proposta nell’interesse di un indagato avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio di alcune aree site nel Comune di Bologna. Il sequestro era stato disposto nell’ambito di un procedimento penale nel quale l’indagato compariva quale legale rappresentante di una società, per reati ambientali contestati ai sensi degli artt. 255, comma 1, e 256, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006.
Il giudice del riesame ha fondato la declaratoria sul rilievo che le aree erano di proprietà di un terzo e che l’impugnazione era stata proposta dall’indagato in proprio, non quale rappresentante della società utilizzatrice dei beni. Ha quindi ravvisato l’assenza di un interesse concreto e attuale alla restituzione e la carenza di una procura speciale in capo al difensore per agire per conto della società. L’indagato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione di legge.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e muove da una premessa di sistema: il Tribunale ha mutuato in modo improprio la disciplina e la giurisprudenza del sequestro preventivo, che àncora la legittimazione dell’impugnante a un interesse concreto e attuale alla restituzione del bene. Tale impostazione trascura la diversa natura e finalità del sequestro probatorio, che non ha funzione cautelare ma di ricerca e acquisizione della prova, assicurando al procedimento il corpus delicti e le cose pertinenti al reato.
La distinzione si riflette sulla legittimazione a impugnare. Nel sequestro preventivo l’interesse a ricorrere si collega a un diritto reale o personale di godimento sul bene compresso; nel sequestro probatorio, invece, l’interesse dell’indagato ha radice squisitamente processuale e difensiva e prescinde da qualsiasi titolo giuridico sul bene. Egli ha diritto di chiedere la rimozione del provvedimento anche al solo fine di evitare che l’oggetto del sequestro entri a far parte del materiale probatorio utilizzabile a suo carico.
La Corte richiama sul punto un indirizzo consolidato: Sez. 5 n. 34167 del 13/05/2019; Sez. 5 n. 8207 del 22/11/2017; Sez. 4 n. 6279 del 01/12/2005; nonché, da ultimo, Sez. 3 n. 18382 del 10/4/2024 e Sez. 3 n. 839 del 21/11/2024. Il verbale di sequestro, atto irripetibile, è destinato a confluire nel fascicolo per il dibattimento e a essere pienamente utilizzabile ai fini della decisione.
Applicando tali principi, la Corte ravvisa l’errore di diritto del provvedimento impugnato: l’indagato, in quanto persona sottoposta a indagini, vantava un interesse proprio, personale e diretto a proporre riesame, a prescindere dalla proprietà dei beni o dalla loro disponibilità in capo alla persona giuridica. Per la stessa ragione è erronea la statuizione sulla necessità di una procura speciale: poiché l’indagato agisce iure proprio a tutela della propria posizione processuale, il difensore con regolare nomina fiduciaria è pienamente legittimato a impugnare in suo nome e per suo conto. L’ordinanza è quindi annullata con rinvio al Tribunale di Bologna, in diversa composizione, ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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