Continuazione esecutiva e divieto di pena superiore al cumulo materiale (Cass. pen. Sez. I n. 33892 del 18.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di continuazione riconosciuta in sede esecutiva tra reati oggetto di distinte condanne, il giudice dell’esecuzione non può applicare una pena superiore a quella che risulterebbe dal cumulo materiale delle pene inflitte, a norma dell’art. 81, terzo comma, cod. pen. Ove ciascuna condanna riguardi una pluralità di reati già unificati ex art. 81, secondo comma, cod. pen., il giudice deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave e operare sulla relativa pena autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo. Nel determinare la pena unica tra reato giudicato con rito ordinario e reato definito con rito speciale, deve inoltre applicarsi la riduzione concessa per il rito, ponendo a base del calcolo la pena ridotta se il reato speciale è il più grave, ovvero commisurando l’aumento alla pena comprensiva della riduzione se lo si considera satellite.

Il Fatto

La Corte d’appello di Reggio Calabria, quale giudice dell’esecuzione, accoglieva l’istanza del condannato volta al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., tra i reati oggetto di due distinte sentenze di condanna, rideterminando la pena finale in anni tre e mesi sei di reclusione.

Avverso l’ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 81, secondo comma, 132 e 133 cod. pen. e vizi motivazionali. Il giudice dell’esecuzione aveva applicato una pena finale superiore alla somma delle pene inflitte con le due sentenze; non aveva proceduto allo scorporo dei reati già unificati per continuazione interna; non aveva applicato la diminuzione per la circostanza attenuante di cui all’art. 89 cod. pen. e la riduzione per il rito abbreviato; aveva infine applicato aumenti superiori a quelli fissati dal giudice della cognizione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione rileva anzitutto che il giudice dell’esecuzione ha applicato una pena superiore al cumulo materiale delle pene irrogate, in palese contrasto con l’art. 81, terzo comma, cod. pen., secondo cui la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti.

Il provvedimento impugnato non si è poi attenuto al principio per cui, in tema di reato continuato, il giudice dell’esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne — ciascuna pronunciata per una pluralità di reati unificati ex art. 81, secondo comma, cod. pen. — deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave e operare sulla pena inflitta per quest’ultimo autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo. La Corte richiama sul punto Sez. I n. 17948 del 31/01/2024, Rv. 286261. Il principio risulta disatteso con riferimento a una delle sentenze, che pure riguardava una pluralità di reati uniti in continuazione.

La Corte aggiunge che, in conformità alla consolidata giurisprudenza, in tema di continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con rito ordinario ed uno definito con patteggiamento — principio valido anche per il giudizio abbreviato — il giudice, nel determinare la pena unica, deve applicare la riduzione concessa ex art. 444 cod. proc. pen. Se valuta come reato più grave quello giudicato con il rito speciale, deve porre a base del calcolo la relativa pena ridotta; se lo ritiene satellite, deve commisurare l’aumento alla pena determinata in sede di cognizione, comprensiva della riduzione per il rito. Sul punto richiama Sez. I n. 30119 del 07/04/2021, Rv. 281679 e Sez. I n. 21808 del 07/07/2020, Rv. 280643.

Alla luce di tali considerazioni si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata, relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d’appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, affinché ridetermini la pena in conformità ai principi indicati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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