Rinuncia ai motivi e concordato in appello preclude il ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. V n. 35489 del 06.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine ultimo per dedurre la nullità di ordine generale a regime intermedio derivante dall’omessa notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale di appello a uno dei difensori di fiducia è quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado, anche se l’imputato e l’altro difensore, regolarmente avvisati, non siano comparsi. La regolare citazione di uno solo dei difensori di fiducia è condizione necessaria e sufficiente a garantire il pieno esercizio del diritto di dedurre la nullità prima della sentenza, perché la nozione di parte va riferita al collegio difensivo e non al singolo difensore. Nel giudizio definito con il concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., la rinuncia ai motivi in funzione dell’accordo sulla pena ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità: è pertanto inammissibile il ricorso che riproponga questioni, anche rilevabili d’ufficio, oggetto di rinuncia.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiarava non doversi procedere per prescrizione in ordine a un capo di imputazione e, ritenuto l’accordo delle parti ai sensi degli artt. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di gravame, rideterminava la pena nei confronti di tre imputati, escludendo o non applicando la contestata recidiva e riconoscendo le attenuanti generiche nei confronti di uno di essi.
Tutti gli imputati ricorrevano per cassazione. Uno lamentava il vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche; un secondo eccepiva la nullità assoluta della sentenza per omessa citazione e omesso avviso di fissazione dell’udienza al difensore di fiducia, oltre a censure sul trattamento sanzionatorio; il terzo deduceva vizi motivazionali e travisamento della prova sulla affermazione di responsabilità e sulla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’eccezione di nullità per omesso avviso a uno dei due difensori. Richiamando le Sezioni Unite n. 22242 del 27.01.2011 e Sezioni Unite n. 39060 del 16.07.2009, qualifica la nullità come di ordine generale a regime intermedio, verificatasi prima del giudizio e quindi deducibile nei termini dell’art. 180 cod. proc. pen.
Il termine ultimo di deducibilità coincide con la deliberazione della sentenza di appello, anche nel rito camerale ex art. 599 cod. proc. pen.: l’attività preliminare è infatti ricondotta dall’art. 601, comma 2, cod. proc. pen. alle formalità del giudizio dibattimentale. Il difensore regolarmente avvisato e non comparso è gravato dall’onere di dedurre la nullità, potendo farlo anche con atto scritto ex art. 121 cod. proc. pen.; la mancata comparizione integra una scelta difensiva che non incide sul decorso del termine.
La Corte esclude la violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e valorizza il principio di ragionevole durata del processo ex art. 111, comma secondo, Cost., nonché il dovere di leale collaborazione e di reciproca informazione tra codifensori, desunto anche dal codice deontologico e dalla giurisprudenza della Corte EDU richiamata. Nel caso di specie il codifensore non era comparso nel giudizio di primo grado e l’unico difensore di fiducia aveva ricevuto la nomina a presentare l’appello. Ne consegue la non deducibilità della nullità eccepita soltanto in sede di legittimità.
Quanto agli altri motivi, la Corte ricorda che la rinuncia parziale ai motivi di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia. Il concordato in appello ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, e non sussiste alcun dovere di motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., data la radicale diversità tra i due istituti. Nel concordato il giudice può sindacare solo la congruità della pena finale, senza rilievo per eventuali errori di calcolo intermedi (Sez. VI n. 23614 del 18.05.2022).
Le censure sul trattamento sanzionatorio sono dichiarate generiche e prive di specificità: la determinazione della pena tra minimo e massimo edittale rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e, ove la sanzione sia contenuta in una fascia medio-bassa, l’obbligo motivazionale si attenua. All’inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.