Sgombero per uso pubblico del bene e autotutela senza prova della demanialità (Cons. Stato n. 10129 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’esistenza di un diritto di uso pubblico su un’area, alla quale si applica il regime previsto per i beni demaniali ai sensi dell’art. 825 cod. civ., legittima l’amministrazione comunale all’esercizio dei poteri di autotutela, compreso quello di ordinare lo sgombero del possessore sine titolo, senza che occorra dimostrare la natura demaniale del bene. La questione proprietaria, per quanto oggetto di pendente rei vindicatio, resta irrilevante quando il titolo del possesso derivi da una concessione convenzionale scaduta. La tacita rinnovazione del rapporto non si presume quando la convenzione la escluda espressamente e il rapporto non nasca da un’istanza di parte: il silenzio dell’amministrazione non integra silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il Comune di Cerveteri, con ordinanza dirigenziale, ordina alla parte appellante di sgomberare un’area sulla quale era stata immessa in possesso in forza di una convenzione risalente al 2003, scaduta nel 2018. La parte impugna l’atto davanti al TAR Lazio, che rigetta il ricorso. La sentenza di primo grado ritiene esistente sull’area un diritto di uso pubblico e nega la formazione del silenzio-assenso sull’istanza di rinnovo, per la natura convenzionale e non procedimentale del rapporto. Propone quindi appello, deducendo l’erroneità dell’accertamento sulla proprietà, la violazione dell’art. 20 legge n. 241/1990 e il rigetto della domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il motivo sulla proprietà dell’area. La pretesa della parte è intrinsecamente contraddittoria: da un lato rivendica la proprietà del bene, dall’altro invoca la proroga della concessione e quindi il silenzio-assenso, prospettazioni che presuppongono entrambe l’alienità del bene rispetto al proprio patrimonio. La doglianza è perciò irrilevante e, nel merito, infondata.
Il passaggio centrale riguarda il titolo dei poteri comunali. È incontestato che sull’area esista un diritto di uso pubblico a favore della collettività dei residenti. Poiché ai sensi dell’art. 825 cod. civ. a tale diritto si applica il regime dei beni demaniali, il Comune era pienamente legittimato all’esercizio dell’autotutela, compreso il potere di ordinare lo sgombero a chi occupa sine titolo. L’esistenza dell’uso pubblico giustifica di per sé, senza prova della demanialità, la necessità di un titolo concessorio per l’uso individuale esclusivo.
Nel caso concreto la convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 11 legge n. 241/1990, prevedeva la scadenza al 2018 ed escludeva espressamente ogni rinnovo o proroga. Venuto meno il titolo convenzionale, il possesso non è più legittimo. Il Collegio osserva incidentalmente che la rei vindicatio del dante causa contrasta con la convenzione originaria e con la stessa richiesta di proroga.
Quanto al silenzio-assenso, il motivo è infondato. Il rapporto trovava fondamento nell’accordo del 2003 e non in un’istanza di parte, come richiede l’art. 20 legge n. 241/1990. Inoltre, all’accordo si applicano, in quanto compatibili, i principi in materia di obbligazioni e contratti: poiché il testo convenzionale escludeva la tacita rinnovazione, occorreva un’espressa manifestazione di volontà dell’amministrazione, non attribuibile al mero silenzio. Il provvedimento impugnato ha del resto manifestato in modo inequivoco la volontà di ritenere scaduto il rapporto.
Il rigetto del terzo motivo consegue alla insussistenza di profili di illegittimità e quindi della fattispecie illecita di cui all’art. 2043 cod. civ. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.