Responsabilità condivisa del produttore di rifiuti e limite di esigibilità dei controlli (Cons. Stato n. 10458 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il principio della responsabilità condivisa nella gestione del ciclo dei rifiuti, desumibile dagli artt. 178 e 188 del d. lgs. n. 152/2006, non configura a carico del produttore o detentore obblighi di controllo e vigilanza illimitati, ma soltanto nei limiti della concreta ed effettiva esigibilità. Il conferente che abbia fatto legittimo affidamento su un titolo autorizzatorio che consente il recupero del rifiuto anche per un’attività non subordinata al test di cessione non è tenuto a prevedere e prevenire la condotta illecita del gestore dell’impianto. Una simile posizione di garanzia si risolverebbe in una responsabilità oggettiva pura, sganciata dal contributo causale, incompatibile con il principio “chi inquina paga” e con la nozione di causa elaborata dalla Corte di giustizia UE. L’accertamento del nesso eziologico segue il criterio del “più probabile che non” ed esige un contributo del produttore in termini di aumento del rischio, che resta escluso quando la condotta abnorme del gestore integri la causa sopravvenuta di cui all’art. 41, comma 3, cod. pen.
Il Fatto
Il giudizio riguarda il sito di stoccaggio e recupero di rifiuti non pericolosi gestito da una società nel Comune di Bucine. All’esito di indagini ambientali, ARPAT accertava il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione nelle matrici suolo superficiale e acque sotterranee. La Regione adottava quindi un decreto con cui, applicando il criterio del “più probabile che non”, individuava i soggetti responsabili della potenziale contaminazione: la gestrice, alcune società conferenti di rifiuti con codice CER 100601, il consorzio produttore dei fanghi sinterizzati (KEU) e la controllante di quest’ultimo. Agli stessi soggetti veniva intimata la presentazione del piano di rimozione della fonte primaria e del piano di caratterizzazione.
Le società impugnavano il provvedimento davanti al TAR Toscana, che accoglieva i ricorsi riuniti ed escludeva la loro responsabilità. La Regione appellava, lamentando l’errata applicazione dell’art. 188 del d. lgs. n. 152/2006 e la violazione del principio “chi inquina paga”. Le società proponevano appelli incidentali, contestando la legittimità della convalida del decreto regionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende le mosse dal motivo sull’obbligo del test di cessione a carico dei conferenti. Dall’autorizzazione provinciale emerge che il rifiuto CER 100601 poteva essere recuperato sia per la produzione di conglomerati cementizi, per la quale il D.M. 5.02.1998 non richiede il test, sia per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, per la quale il test è invece prescritto. La documentazione integrativa approvata dall’ente titolante conferma che per i conglomerati cementizi il test non era dovuto.
Muovendo da tale presupposto, il Consiglio di Stato ritiene che le conferenti abbiano fatto legittimo affidamento su un titolo autorizzatorio di durata decennale, mai revocato quanto ai codici conferibili. La tesi regionale, secondo cui il produttore avrebbe dovuto sottoporre il rifiuto al test per il solo fatto che l’impianto era autorizzato anche a un’attività che lo richiedeva, “prova troppo”: essa porrebbe a carico del conferente persino il rischio delle condotte illecite del gestore, fuori dalla sua sfera di controllo.
La Corte richiama il principio della responsabilità condivisa affermato dalla Sez. II n. 7509 del 2020 e chiarisce che da esso discendono obblighi sostanziali di controllo e cooperazione, ma nei limiti della concreta ed effettiva esigibilità. Tali obblighi non possono convertirsi in una posizione di garanzia di prevenire ogni violazione altrui: ne deriverebbe una responsabilità oggettiva pura, priva di colpevolezza e di contributo causale, incompatibile con il principio “chi inquina paga”.
Quanto al consorzio produttore del KEU, il Collegio conferma l’esclusione della responsabilità: il rifiuto era conferito esclusivamente a un impianto abilitato a riceverlo, con destinazione pattuita a produzioni per le quali il test non era richiesto. Il trasferimento illecito verso il sito oggetto di contaminazione è ascrivibile alla condotta abnorme del gestore, che integra la causa sopravvenuta ex art. 41, comma 3, cod. pen. ed elide il nesso causale. Per coerenza, nessuna responsabilità può configurarsi in capo alla controllante, non essendo provato un potere di indirizzo sulle scelte operative.
L’appello principale è pertanto respinto, con dichiarazione di improcedibilità degli appelli incidentali e compensazione integrale delle spese del grado.
Nota della Redazione
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